Il credito d’imposta ZES Unica può essere riconosciuto anche quando l’investimento è stato avviato prima dell’invio della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. È la conclusione contenuta nella risposta a interpello n. 169/2026, che esamina il caso di un bene strumentale acquistato tramite leasing nel 2026.
La condizione indicata dall’Amministrazione finanziaria è che il progetto sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa e che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Il chiarimento riguarda l’applicazione del principio di incentivazione stabilito dall’articolo 6 del Regolamento Ue n. 651/2014, noto come GBER.
Il caso dell’investimento in leasing
L’interpello è stato presentato da una società attiva nell’edilizia privata e pubblica, con una struttura produttiva situata in un territorio ammissibile alla ZES Unica. Tra gennaio e febbraio 2026 l’impresa ha effettuato un investimento per acquisire, attraverso un contratto di locazione finanziaria, un bene strumentale nuovo destinato stabilmente all’attività.
Il contratto di leasing è stato sottoscritto nel febbraio 2026 e nello stesso mese il bene è stato consegnato, entrando nella disponibilità della società. L’operazione è quindi antecedente al periodo fissato per la comunicazione preventiva relativa agli investimenti del 2026, previsto dal 31 marzo al 30 maggio 2026.
La legge di bilancio stabilisce che nella comunicazione debbano essere indicate sia le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2026 sia quelle previste fino al 31 dicembre dello stesso anno. Chi presenta la comunicazione iniziale deve poi inviare, a pena di decadenza, una comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, per attestare la realizzazione degli investimenti dichiarati.
Quando scatta il principio di incentivazione
Il dubbio posto dalla società nasce dal fatto che, in linea generale, il regolamento europeo richiede che la domanda di aiuto sia presentata prima dell’avvio dei lavori. Per le misure fiscali, tuttavia, l’effetto di incentivazione può essere riconosciuto quando l’aiuto è attribuito sulla base di criteri oggettivi, senza valutazioni discrezionali, e la misura è entrata in vigore prima dell’avvio del progetto.
Ai fini europei, l’investimento si considera avviato con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oppure con qualsiasi altro impegno che lo renda irreversibile, in base a quale evento si verifichi per primo. Nel caso analizzato, tale momento coincide con la stipula del contratto di leasing.
L’Agenzia rileva inoltre che il credito ZES Unica è riconosciuto alle imprese che rispettano i requisiti e le procedure previste, entro i limiti delle risorse disponibili e sulla base di criteri oggettivi. La legge di bilancio 2026 ha previsto l’agevolazione per gli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Per questi motivi, l’Agenzia delle Entrate considera rispettato il principio di incentivazione: il progetto è stato avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina. La società può quindi beneficiare per il 2026 del credito d’imposta ZES Unica anche se il leasing e la consegna del bene precedono la comunicazione preventiva.
La conclusione non esclude la verifica degli altri presupposti. Il riconoscimento dell’agevolazione resta infatti subordinato alla sussistenza di tutti i requisiti previsti e sono confermati gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.