Il CNDCEC ha chiarito che l’esonero dall’obbligo di formazione professionale continua può essere riconosciuto anche al commercialista iscritto all’Albo e nominato assessore comunale. L’indicazione è contenuta nel Pronto Ordini 20/2026, adottato in risposta a un quesito presentato da un Ordine territoriale.
La questione riguarda il rapporto tra gli obblighi previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili e l’assunzione di incarichi nell’amministrazione locale. Il Regolamento sulla formazione professionale continua prevede infatti alcune ipotesi di esonero collegate allo svolgimento di funzioni pubbliche, ma la formulazione della norma fa riferimento alle cariche pubbliche elettive.
Il quesito sull’incarico di assessore
In base all’articolo 8, comma 1, lettera d), del Regolamento FPC, l’esenzione è prevista per chi assume cariche pubbliche elettive per le quali la normativa riconosce il diritto a permessi o all’aspettativa dal lavoro per tutta la durata del mandato. Il dubbio nasce dal fatto che l’assessore comunale non viene eletto direttamente, ma è nominato dal sindaco.
Dal punto di vista giuridico, quindi, l’incarico è considerato non elettivo. Una lettura strettamente letterale della disposizione avrebbe potuto escludere gli assessori dall’esonero. Secondo il quesito sottoposto al Consiglio nazionale, tuttavia, le funzioni svolte presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle degli amministratori locali eletti e comportano impegni istituzionali tali da rendere necessario un chiarimento.
L’interpretazione estensiva del CNDCEC
Nel pronunciarsi sul caso, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha scelto un’interpretazione estensiva dell’articolo 8, superando il dato letterale della disposizione. Il primo elemento considerato è la finalità della norma: agevolare lo svolgimento di funzioni pubbliche esercitate nell’interesse della collettività, senza limitare il beneficio alle sole cariche formalmente elettive.
Il CNDCEC ha inoltre richiamato il Testo unico degli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000. In particolare, gli articoli 79, comma 3, e 81 riconoscono ai lavoratori dipendenti che fanno parte delle giunte comunali il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni di giunta e la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
Si tratta, secondo il parere, di prerogative sostanzialmente equivalenti a quelle previste per gli amministratori locali eletti direttamente. Per questo motivo, il Consiglio nazionale ha concluso che l’esonero dalla formazione professionale continua spetta anche agli iscritti all’Albo nominati assessori comunali, nonostante la natura formalmente non elettiva dell’incarico.