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Cassazione: l’assegnazione spetta al genitore convivente

La pronuncia esclude un titolo autonomo per l’occupante dopo il trasferimento della madre

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24382/2026, ha chiarito i limiti dell’assegnazione della casa familiare quando il figlio è maggiorenne e presenta una disabilità grave. Il principio stabilito dalla Corte è che il figlio non diventa titolare di un autonomo diritto sull’immobile: il godimento spetta al genitore presso il quale vive e che si occupa di lui.

La vicenda riguarda un immobile di proprietà esclusiva di una donna, inizialmente assegnato alla madre nell’ambito della separazione e poi confermato con la sentenza di divorzio. In un secondo momento la donna aveva comunicato all’ex coniuge l’intenzione di trasferirsi stabilmente in un’altra abitazione, chiedendo al figlio di lasciare libera la casa.

Il figlio aveva però continuato a occupare l’immobile, richiamando anche le proprie condizioni di salute. In particolare, aveva sostenuto di essere invalido al 74% e di non poter svolgere attività lavorativa. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso della proprietaria e ordinato il rilascio dell’abitazione entro 60 giorni. La controversia è quindi arrivata davanti alla Suprema Corte.

Il trasferimento del genitore fa cessare l’assegnazione

Secondo la Cassazione, l’articolo 337-sexies del Codice civile tutela la permanenza dei figli nell’ambiente domestico nel quale la famiglia ha vissuto. Per questa ragione, l’assegnazione può essere disposta a favore del coniuge o del convivente presso il quale i figli sono collocati, vale a dire il genitore che convive materialmente con loro.

Si tratta di un diritto personale di godimento attribuito al genitore nell’interesse della prole. Non nasce quindi un diritto autonomo del figlio sull’immobile. Nel caso esaminato, la decisione della madre di trasferirsi definitivamente altrove aveva fatto cessare la convivenza e, con essa, il presupposto dell’assegnazione.

La Corte ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici d’Appello: la rinuncia del genitore assegnatario al godimento della casa fa venir meno il titolo che legittima l’occupazione. Il figlio rimasto da solo nell’abitazione non può dunque invocare il precedente provvedimento per continuare a detenerla.

La disciplina per l’handicap grave

La pronuncia esamina anche l’ipotesi del figlio maggiorenne portatore di handicap grave. L’articolo 337-septies, secondo comma, del Codice civile stabilisce che a questi figli si applicano integralmente le disposizioni previste a tutela dei minori. Ciò, tuttavia, non significa che la casa possa essere assegnata direttamente al figlio.

Anche in questa situazione, il titolare del diritto resta il genitore convivente che presta cura e assistenza. La richiesta di assegnazione per abitare con il figlio maggiorenne con disabilità grave spetta quindi esclusivamente al genitore convivente, non al figlio stesso. La Cassazione precisa inoltre che la condizione di handicap grave deve essere accertata secondo i requisiti dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Nel caso concreto, tale condizione non era stata riconosciuta in un altro giudizio, perché non erano stati ritenuti presenti i presupposti richiesti. La Corte distingue così la generica disabilità dalla specifica situazione di handicap grave rilevante ai fini dell’articolo 337-septies. Resta inoltre separata la questione dell’abitazione da quella dell’eventuale mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente: il riconoscimento o il diniego di un contributo economico non attribuisce, di per sé, un diritto a occupare la casa già assegnata al genitore.