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Pensioni degli avvocati, cosa cambia con la manovra 2027

Aliquote ridotte dal prossimo anno e possibili conguagli contributivi: il provvedimento è ancora all’esame del Parlamento.

Il disegno di legge di Bilancio 2027 interviene sulle regole previdenziali degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’articolo 56, nella versione bollinata del 30 ottobre 2026, modifica i parametri utilizzati per determinare sia i contributi sia gli assegni pensionistici, dopo alcune pronunce della Corte di Cassazione.

Le sentenze hanno rilevato un errore commesso dalla Cassa, nella prima applicazione della legge n. 576 del 1980, nell’individuazione del tasso medio annuo di variazione dell’indice dei prezzi al consumo da utilizzare per la rivalutazione delle pensioni in pagamento, dei tetti reddituali e degli scaglioni pensionistici. La Cassazione ha inoltre stabilito che, ai fini della misura della pensione, non possono essere considerati redditi sui quali non è più possibile versare contributi perché è trascorso il termine di prescrizione decennale.

La revisione dei tetti e dei contributi

La norma prevede che il tetto reddituale e gli scaglioni di reddito utilizzati per il calcolo delle pensioni vengano rideterminati. Il tetto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 576 del 1980, cioè il limite di reddito su cui si calcola il contributo soggettivo, dovrà essere rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dal 1980 al 2020.

Con lo stesso criterio dovranno essere aggiornati, fino al 2025, gli scaglioni che determinano le aliquote di rendimento della prima e della seconda quota pensionistica, calcolate secondo le regole in vigore fino al 2007. La rivalutazione potrebbe tradursi in una maggiore contribuzione per gli anni interessati e nella conseguente rideterminazione degli importi pensionistici.

Gli eventuali contributi aggiuntivi potranno essere richiesti soltanto nei limiti del periodo non prescritto, senza sanzioni né interessi. Il pagamento dovrà avvenire integralmente entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, altrimenti si perderà il diritto a regolarizzare la posizione. L’invio delle comunicazioni dovrebbe avvenire entro il 31 maggio 2027.

Le aliquote dal 2027 e le pensioni già liquidate

Per i trattamenti con decorrenza dal 2027, il testo fissa nuove aliquote di rendimento per il reddito medio pensionabile relativo alle prime due quote. L’aliquota base sarà pari all’1,75% per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione.

Quando la media dei redditi supera 59.700 euro, il rendimento si riduce per scaglioni: sarà dell’1,50% tra 59.700,01 e 89.800 euro, dell’1,30% tra 89.800,01 e 104.400 euro e dell’1,15% da 104.400,01 euro fino al tetto di 131.800 euro. Gli scaglioni saranno poi rivalutati ogni anno secondo il Regolamento unico della previdenza forense.

Le nuove disposizioni riguardano sia gli avvocati ancora in attività sia quelli già pensionati. La Cassa dovrà infatti rideterminare anche i trattamenti già liquidati, applicando i criteri di rivalutazione previsti e considerando la maggiore contribuzione effettivamente versata. La revisione sarà effettuata entro il termine di prescrizione di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione; gli eventuali arretrati saranno riconosciuti solo per il periodo non prescritto.

Il testo è tuttavia ancora provvisorio: l’esame parlamentare è iniziato questa settimana e le disposizioni potrebbero essere modificate durante l’iter di approvazione.