È stato approvato il modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 72221 del 27 febbraio 2026 contiene anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, che i sostituti d’imposta devono utilizzare per comunicare ritenute, versamenti, compensazioni e crediti.
La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato ed è seguito dalla festività del 1° novembre. Le istruzioni ricordano che le scadenze fissate in giorni festivi o di sabato sono prorogate al primo giorno feriale successivo.
La struttura della dichiarazione resta sostanzialmente invariata. Oltre al frontespizio, il sostituto d’imposta può trasmettere separatamente i quadri ST, SV e SX, distinguendo le diverse categorie di ritenute: redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo e provvigioni, redditi di capitale, locazioni brevi e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.
Le novità del quadro ST
Tra le principali modifiche figura l’indicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La misura è prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024. Per i relativi versamenti, le istruzioni richiamano i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.
Nel quadro ST devono essere evidenziati anche i riversamenti effettuati quando, in sede di conguaglio, il sostituto recupera in tutto o in parte la somma non imponibile riconosciuta ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In questi casi si applicano i codici tributo 1704 e 175E.
Un’ulteriore novità riguarda il punto 10, dedicato alle note, dove debutta il codice V. Il codice va utilizzato per i versamenti relativi a ritenute e trattenute sulle addizionali regionali e comunali operate tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 da sostituti con sede o immobili danneggiati e sgomberati a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 nell’area dei Campi Flegrei. Il codice interessa entrambe le sezioni del quadro ST.
Il nuovo rigo SX50
Nel quadro SX viene introdotto il rigo SX50, riservato ai sostituti che nel 2025 hanno riconosciuto la somma non imponibile prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024. Il rigo permette di ricostruire il credito maturato, distinguendo le somme riconosciute, quelle recuperate o ancora da recuperare e gli importi utilizzati in compensazione.
La colonna 2 riporta il credito maturato per le somme riconosciute nel 2025, al lordo degli eventuali recuperi. La colonna 3 indica il credito relativo alle somme recuperate in sede di conguaglio, mentre la colonna 4 riguarda gli importi che devono essere recuperati dopo le operazioni di conguaglio.
Nella colonna 6 va indicato il credito utilizzato in compensazione tramite modello F24, con i codici 1704 e 175E, fino al 16 marzo 2026. La colonna 7 riporta invece il credito residuo utilizzabile dopo quella data, calcolato come differenza tra colonna 2 e colonna 6. Le istruzioni precisano che questo calcolo non deve essere confuso con gli importi indicati nelle colonne 3 e 4.
Il collegamento tra i due quadri è diretto: il rigo SX50 riepiloga la gestione complessiva del credito, mentre il quadro ST evidenzia i riversamenti collegati agli eventuali recuperi effettuati dal sostituto in sede di conguaglio. Per i sostituti d’imposta sarà quindi necessario verificare la coerenza tra somme riconosciute, recuperi, versamenti e compensazioni indicati nella dichiarazione.