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Quando l’INPS può chiedere la restituzione della pensione

Ripresa lavorativa non segnalata: beneficiario privo di tutela sull’affidamento e soggetto al recupero degli importi.

La Corte di Cassazione ha chiarito quando l’INPS può recuperare somme pensionistiche pagate senza titolo e quando, invece, opera la tutela dell’affidamento del beneficiario. Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 25154, la Sezione Lavoro ha esaminato il confine tra l’errore imputabile all’ente previdenziale e l’obbligo del pensionato di comunicare ogni variazione rilevante della propria situazione lavorativa.

Il caso della ripresa dell’attività

La vicenda riguarda un lavoratore già titolare di un assegno di invalidità, in scadenza il 30 giugno 2011. Nella domanda di pensione di anzianità, l’interessato aveva dichiarato di aver cessato l’attività lavorativa dal 30 aprile e aveva chiesto la decorrenza del nuovo trattamento dal 1° giugno 2011.

Il 3 giugno 2011, tuttavia, il lavoratore aveva ripreso l’attività senza informare l’INPS. La pensione era stata quindi erogata dal 1° luglio 2011, data coincidente con la scadenza del periodo di fruizione dell’assegno di invalidità. In quel momento mancava però il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, necessario per il trattamento richiesto.

Dopo aver rilevato la situazione, l’INPS ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte dal 1° luglio 2011 al 20 luglio 2016. La richiesta è stata accolta sia in primo grado sia dalla Corte d’appello di Milano, secondo cui l’Istituto non è tenuto a svolgere un controllo generalizzato e continuativo su tutte le posizioni pensionistiche.

Il pensionato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di aver maturato un legittimo affidamento sul comportamento dell’ente. Ha inoltre osservato che l’INPS disponeva dei dati relativi alla nuova attività lavorativa attraverso i modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro.

Le condizioni per evitare la restituzione

La Cassazione ha respinto il ricorso e ha ribadito che l’irripetibilità dell’indebito pensionistico richiede la presenza simultanea di quattro condizioni: un provvedimento definitivo, la sua comunicazione formale all’interessato, un errore imputabile all’ente erogatore e l’assenza di dolo o di omissioni rilevanti da parte del beneficiario.

Se anche una sola di queste condizioni viene meno, torna a valere la regola generale prevista dall’articolo 2033 del Codice civile: chi riceve una somma non dovuta deve restituirla. Nel caso esaminato, per la Corte non vi era un errore imputabile all’INPS. L’obbligo di diligenza dell’Istituto riguarda la verifica dei dati dichiarati nella domanda, ma non può trasformarsi in un controllo costante sulla permanenza dei requisiti nel tempo.

Secondo i giudici, le variazioni sopravvenute devono essere comunicate tempestivamente dal pensionato, anche quando quest’ultimo ritenga che non siano rilevanti. La trasmissione del modello UNILAV da parte del datore di lavoro, effettuata per finalità diverse, non sostituisce infatti la comunicazione personale dovuta all’ente previdenziale.

La Cassazione ha così escluso che il pagamento non dovuto dipendesse da un’omissione dell’INPS e ha confermato il diritto dell’Istituto a ottenere la restituzione delle somme. Nel caso concreto, quindi, la tutela dell’affidamento non si applica: la ripresa del lavoro non comunicata ha impedito l’irripetibilità dell’indebito.