Nazionale

Cassazione: sponsorizzazioni sportive deducibili fino a 200mila euro

La pronuncia chiarisce condizioni e limiti per riconoscere integralmente questi costi aziendali

Le sponsorizzazioni versate ad associazioni e società sportive dilettantistiche possono essere considerate spese pubblicitarie, e non di rappresentanza, quando rispettano le condizioni previste dalla legge. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 21643/2026, riconoscendo la presunzione legale assoluta sulla natura promozionale dei costi entro il limite di 200.000 euro.

La vicenda nasce dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva sostenuto costi per sponsorizzare un’associazione sportiva dilettantistica. L’amministrazione finanziaria aveva riqualificato tali somme come spese di rappresentanza, richiamando l’articolo 108, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, con la conseguenza di ammetterne soltanto la deducibilità parziale.

La contestazione sulla deducibilità

Le corti tributarie di merito avevano escluso la correttezza della riqualificazione operata dall’Agenzia, ma avevano comunque confermato una parte dell’indeducibilità dei costi. La decisione era stata motivata con la ritenuta scarsa effettività delle prestazioni e con possibili profili di antieconomicità dell’operazione.

La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici non avessero valutato adeguatamente la documentazione relativa alle attività svolte dall’associazione. Nel ricorso venivano inoltre contestati i rilievi sull’eccessiva onerosità e sulla presunta sovrafatturazione, ribadendo la congruità delle somme pagate.

Le condizioni per la presunzione legale

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato l’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La disposizione prevede una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria per le sponsorizzazioni a favore di Asd e Ssd, quando ricorrono specifici requisiti.

In particolare, il soggetto sponsorizzato deve essere una realtà sportiva dilettantistica, l’importo deve rientrare nel limite di 200.000 euro, l’accordo deve puntare a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e l’associazione deve svolgere una concreta attività promozionale. La sponsorizzazione deve quindi essere collegata a una finalità commerciale diretta e identificabile.

Quando queste condizioni sono rispettate, secondo la Cassazione, il costo non può essere riqualificato come spesa di rappresentanza e non può essere contestato sulla base di un giudizio di antieconomicità. La pronuncia chiarisce così anche la distinzione tra le due categorie: le spese di rappresentanza sono legate a iniziative dirette ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, mentre quelle di pubblicità e sponsorizzazione servono a promuovere prodotti, marchi, servizi o l’attività svolta.