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Prescrizione obbligatoria, pagamento integrale entro 30 giorni

La Nota n. 2010/2026 esclude versamenti frazionati, proroghe e ritardi per ottenere l’estinzione del reato.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la Nota n. 2010/2026, ha chiarito le condizioni necessarie per l’estinzione del reato nell’ambito della prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994, con riferimento anche all’articolo 15 del decreto legislativo 124/2004.

Secondo l’INL, il perfezionamento della procedura richiede la presenza di due condizioni. La prima consiste nel ripristino della situazione conforme alla legge, secondo modalità e tempi indicati nel provvedimento dell’organo di vigilanza. La seconda è il versamento completo della somma dovuta, da effettuare nel termine stabilito.

Come funziona la procedura

La prescrizione obbligatoria è uno strumento utilizzato soprattutto dagli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma può trovare applicazione anche per altre violazioni della normativa sociale e giuslavoristica. Il meccanismo consente al datore di lavoro o al responsabile della violazione di evitare la prosecuzione del procedimento penale, a condizione che l’irregolarità venga sanata entro il termine assegnato.

Una volta verificata l’ottemperanza alla prescrizione, il contravventore viene ammesso al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione. L’importo deve essere versato entro 30 giorni. La procedura riguarda, in particolare, le violazioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, oppure con la sola ammenda.

L’istituto può operare anche quando il responsabile abbia provveduto spontaneamente a regolarizzare la situazione prima che la prescrizione venga formalmente impartita. Resta però necessario rispettare le condizioni previste dalla disciplina e completare il pagamento nei tempi prescritti.

Nessuna rateizzazione nella fase amministrativa

La Nota dell’Ispettorato ribadisce che il pagamento deve essere effettuato per intero e nei termini. Non sono quindi ammesse né la rateizzazione né altre forme di dilazione. Anche un versamento tardivo o parziale non produce l’effetto estintivo previsto dalla procedura.

Il mancato rispetto del termine non può inoltre compensare l’ammenda eventualmente applicata in sede penale. In caso di pagamento incompleto o omesso, l’inadempimento viene comunicato all’autorità giudiziaria entro 90 giorni e la vicenda prosegue davanti al giudice, con la possibile emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna.

Solo in questa fase, e quindi dopo la prosecuzione del procedimento penale, il contravventore può eventualmente chiedere al giudice l’ammissione al pagamento rateale dell’ammenda, secondo quanto previsto dall’articolo 133-ter del Codice penale. La possibilità non riguarda invece la somma dovuta per perfezionare la prescrizione obbligatoria, che deve essere corrisposta integralmente entro il termine stabilito.