Dal 14 novembre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre. Il provvedimento adegua la normativa italiana al regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e sugli oggetti in plastica riciclata destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
Il decreto, adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2024, interviene su tre aspetti principali: il sistema delle sanzioni amministrative, la creazione di una banca dati nazionale degli stabilimenti e le tariffe applicate ai controlli ufficiali sui MOCA, cioè i materiali e gli oggetti destinati al contatto alimentare. Sono inoltre modificati i decreti legislativi n. 29 del 2017 e n. 32 del 2021.
Una banca dati per stabilimenti e controlli
L’articolo 2 istituisce presso la Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti la banca dati denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio». Il sistema dovrà essere coerente con quelli dell’Unione europea e raccogliere comunicazioni, notifiche, esiti dei controlli ufficiali e categorizzazione del rischio degli impianti.
L’alimentazione e l’aggiornamento saranno affidati, secondo le rispettive competenze, a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e aziende sanitarie locali. L’accesso sarà consentito al Ministero della Salute e alle autorità territoriali competenti, mentre il Comando Carabinieri per la tutela della salute potrà consultare le informazioni per le finalità previste dal decreto. Le modalità operative dovranno essere definite entro il 14 novembre 2027 con un decreto ministeriale.
Sanzioni fino a 72mila euro
Il nuovo articolo 9 del decreto legislativo n. 29/2017 disciplina le violazioni del regolamento europeo, salvo che il fatto costituisca reato. La produzione o l’immissione sul mercato di prodotti contenenti plastica riciclata ottenuta da processi non autorizzati, o con autorizzazione sospesa o revocata, è punita con una sanzione da 7.200 a 72.000 euro. Può essere disposta anche la sospensione dell’attività da uno a sei mesi, elevata da tre a dodici mesi nei casi più gravi o reiterati.
Per chi utilizza materiali ottenuti da processi non autorizzati la sanzione va da 6.000 a 60.000 euro, con richiamo, ritiro, rimozione o distruzione delle merci. Per piccole imprese e microimprese l’importo scende da 4.000 a 40.000 euro. Altre sanzioni, comprese tra 3.000 e 40.000 euro, riguardano il mancato rispetto delle condizioni autorizzative, gli obblighi documentali, l’etichettatura, le dichiarazioni di conformità, le notifiche e la gestione dei lotti.
Per la mancata trasmissione della scheda di sintesi sul monitoraggio dell’impianto di decontaminazione è prevista una diffida con termine di trenta giorni. Solo dopo l’eventuale mancato adempimento scatta la sanzione da 3.000 a 18.000 euro. I proventi delle multe saranno destinati al potenziamento della sorveglianza sugli impianti di riciclo.
Il decreto modifica infine le tariffe dei controlli ufficiali. Quando uno stabilimento svolge più attività soggette a pagamento, si applica un’unica tariffa, calcolata in base all’attività con il livello di rischio maggiore. Il 90% delle risorse è destinato alle aziende sanitarie locali e il 2% al Ministero della Salute per rafforzare i controlli e le attività legate alla banca dati.