Nazionale

IVA digitale, via libera alle nuove regole dal 2027

Il provvedimento esclude i forfettari dallo IOSS e modifica soglia, sportello unico e gestione delle scorte.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce l’articolo 2 della direttiva Ue 2025/516, nell’ambito del pacchetto VAT in the Digital Age. Le nuove disposizioni riguardano le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 e confluiscono esclusivamente nel Testo unico dell’Iva, destinato ad applicarsi da quella stessa data. Il decreto è ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto allo schema esaminato dal Parlamento, il testo definitivo interviene soltanto sul Testo unico Iva, senza modificare direttamente il Dpr 633/1972 e il Dl 331/1993, che saranno abrogati nelle parti confluite nella nuova disciplina. Tra le novità figurano il coordinamento delle vendite a distanza facilitate dalle piattaforme, la soglia di 10.000 euro e nuove regole per i regimi OSS e IOSS.

Vendite a distanza e sportello unico

Il decreto precisa il perimetro del cosiddetto fornitore presunto, cioè il soggetto che facilita una cessione attraverso un’interfaccia elettronica e che viene considerato, ai fini dell’Iva, cessionario e rivenditore dei beni. La regola si applica ai destinatari che non assolvono l’imposta sugli acquisti intracomunitari, tra cui persone giuridiche non soggetti passivi, agricoltori forfettari, piccole imprese in franchigia e soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti.

La soglia di 10.000 euro per vendite a distanza intraunionali e servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sarà calcolata considerando solo i beni spediti dallo Stato membro in cui il cedente è stabilito. Non rileveranno, quindi, le vendite effettuate da scorte o magazzini collocati in altri Paesi dell’Unione. Per chi aderisce all’OSS dell’Unione, l’opzione per la tassazione nello Stato di destinazione si considererà esercitata automaticamente.

Il regime OSS non Ue viene esteso ai servizi resi a committenti non soggetti passivi anche se domiciliati, residenti o stabiliti fuori dall’Unione, quando l’operazione è territorialmente rilevante nell’Ue. Per le operazioni dichiarate tramite OSS non si applicheranno alcune deroghe nazionali sul momento di effettuazione e di esigibilità: i sistemi gestionali e le procedure di fatturazione dovranno quindi essere adeguati. Fino al 30 giugno 2028, inoltre, gas, energia elettrica, calore e freddo potranno rientrare nelle vendite a distanza intraunionali ai fini dello sportello unico.

Forfettari esclusi dallo IOSS e fine del call-off stock

La modifica di maggiore rilievo per le piccole imprese riguarda l’incompatibilità tra IOSS e regimi di franchigia. Dal 2027 anche i contribuenti che applicano il regime forfettario non potranno utilizzare lo sportello unico per le importazioni. Chi vende online beni di valore non superiore a 150 euro spediti da Paesi terzi non potrà quindi riscuotere l’Iva al momento dell’acquisto attraverso lo IOSS. Per conservare questo strumento sarà necessario uscire dal regime forfettario e optare per il regime ordinario, con un vincolo minimo di tre anni.

Il decreto avvia anche la dismissione del call-off stock. Le norme continueranno ad applicarsi ai beni spediti o trasportati entro il 30 giugno 2028 e saranno abrogate dal 30 giugno 2029. Dal 1° luglio 2028 i movimenti oggi gestiti con questo regime dovranno confluire nel nuovo sistema OSS per i trasferimenti di beni propri, che sarà recepito con un successivo provvedimento.