La dichiarazione integrativa IVA presentata entro i termini resta valida anche se trasmessa dopo la comunicazione di irregolarità e prima della cartella di pagamento. La sua efficacia, però, non comporta automaticamente la cancellazione del debito indicato nel modello originario: quando la correzione modifica in modo sostanziale i dati dichiarati, il contribuente deve dimostrarne la fondatezza.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24863 del 31 agosto 2026, esaminando il ricorso di una società contro una cartella emessa dopo il controllo automatizzato di una dichiarazione IVA. La Corte ha confermato la pretesa fiscale, ritenendo insufficiente la prova fornita per dimostrare che il debito inizialmente dichiarato fosse venuto meno.
La rettifica può arrivare dopo la comunicazione
La controversia riguardava la dichiarazione IVA relativa al 2017, presentata il 28 aprile 2018, dalla quale risultava un’imposta a debito. Dopo il controllo previsto dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società una comunicazione di irregolarità l’8 novembre 2021.
Il 25 novembre dello stesso anno, la contribuente aveva trasmesso una dichiarazione integrativa a proprio favore, modificando sensibilmente i dati originari e azzerando il debito IVA. L’adempimento era stato effettuato entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr n. 322/1998, che per la dichiarazione del 2018 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023.
Secondo la società, l’integrativa aveva sostituito integralmente il modello precedente e la cartella fondata sul primo debito avrebbe dovuto essere annullata. La Cassazione ha però distinto la validità formale della dichiarazione dalla correttezza sostanziale dei nuovi dati.
La prova della correzione resta a carico del contribuente
I giudici hanno riconosciuto che la comunicazione di irregolarità non impediva, di per sé, la presentazione di un’integrativa nei termini. La dichiarazione rettificativa era quindi valida ed efficace. Il punto decisivo riguardava invece la dimostrazione delle modifiche apportate.
Con il nuovo modello, la società aveva ridotto in modo significativo le operazioni imponibili, facendo venir meno un debito di quasi 70mila euro. A sostegno della rettifica erano stati prodotti soprattutto i registri IVA e le liquidazioni periodiche, dai quali non emergeva un saldo d’imposta per l’anno interessato.
Per la Cassazione, questa documentazione non era sufficiente. La contribuente non aveva spiegato perché la dichiarazione originaria contenesse dati tanto diversi né aveva chiarito l’origine dell’errore che avrebbe determinato il debito iniziale. Inoltre, i dati dello spesometro 2017 risultavano coerenti con la prima dichiarazione e non con quella integrativa.
Nel processo tributario il giudice può verificare quale sia la corretta obbligazione fiscale, non limitandosi a esaminare eventuali vizi formali dell’atto. Per questo, una volta riconosciuta l’efficacia dell’integrativa, era legittimo controllare nel merito la fondatezza della rettifica. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabili i documenti prodotti in appello, poiché il giudizio era iniziato prima del 4 gennaio 2024, quando era ancora applicabile la precedente disciplina dell’articolo 58 del Dlgs n. 546/1992.
Il principio affermato è quindi duplice: l’integrativa trasmessa nei termini sostituisce quella originaria anche dopo la comunicazione di irregolarità, ma non elimina automaticamente il debito. Se la modifica è contestata, il contribuente deve provare l’errore iniziale, la ragione della correzione, la provenienza dei nuovi dati e la loro coerenza con contabilità e documentazione fiscale. Nel caso esaminato, la prova è stata giudicata insufficiente e la cartella di pagamento è stata confermata.