Il decreto legislativo n. 160/2026, pubblicato il 15 settembre in Gazzetta Ufficiale e attuativo della legge delega n. 132/2025 sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, introduce nuove garanzie per chi chiede il risarcimento di un danno provocato dall’IA. Il provvedimento entrerà in vigore il 30 settembre 2026. Per le disposizioni la cui applicazione dipende direttamente dal regolamento europeo sull’intelligenza artificiale restano, invece, fermi i termini fissati dallo stesso regolamento.
Il decreto interviene innanzitutto sul piano processuale, affrontando lo squilibrio informativo tra il danneggiato e chi gestisce il sistema. Chi subisce un pregiudizio può infatti non disporre dei dati tecnici necessari a dimostrare il rapporto tra il funzionamento dell’IA e il danno. Per questo, il richiedente può domandare al giudice un ordine di esibizione rivolto alla controparte o a un terzo, relativo agli elementi utili a ricostruire il funzionamento del sistema coinvolto.
L’ordine può essere concesso soltanto quando la domanda risarcitoria appare verosimilmente fondata e la richiesta è proporzionata. Il giudice deve inoltre tenere conto della necessità di proteggere segreti commerciali e informazioni riservate. Tra i documenti acquisibili rientrano i registri di funzionamento dei sistemi ad alto rischio e la documentazione relativa alla gestione dei rischi e alla supervisione umana.
In caso di mancato rispetto dell’ordine, anche parziale e senza una giustificazione, il giudice può considerare provati i fatti sostenuti dalla parte che ha presentato la richiesta. Se l’ordine è rivolto a un soggetto terzo, la mancata ottemperanza può invece comportare una sanzione pecuniaria.
La presunzione sul nesso causale
Un ulteriore strumento di tutela riguarda le azioni fondate sulla violazione degli obblighi previsti dal regolamento europeo sull’IA. In questi casi, il decreto stabilisce che, salvo prova contraria, si presume l’esistenza del nesso causale tra la violazione e il danno subito. Si tratta di una presunzione relativa, che può quindi essere superata, ma che alleggerisce per il danneggiato un onere probatorio spesso difficile da sostenere.
Il provvedimento chiarisce inoltre che la conformità del sistema agli obblighi del Regolamento UE 2024/1689, anche quando sia stata formalmente certificata, non esclude automaticamente la responsabilità del soggetto convenuto.
Consumatori e copertura assicurativa
Quando il danneggiato è un consumatore, la causa può essere avviata anche davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio del privato, in deroga ai criteri ordinari sulla competenza territoriale.
Sul fronte assicurativo, l’articolo 20 introduce un obbligo di trasparenza preventiva. Chi intende chiedere il risarcimento può domandare al presunto responsabile se dispone di una polizza di responsabilità civile riferita al danno contestato. La risposta deve arrivare entro 30 giorni e deve indicare gli estremi del contratto e la compagnia assicuratrice. L’omissione o l’incompletezza della comunicazione possono consentire al giudice di trarre argomenti di prova sfavorevoli.
È inoltre prevista l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice, entro i limiti del massimale previsto dalla polizza. Nel relativo giudizio, l’assicurato deve partecipare come litisconsorte necessario. Restano attesi altri decreti attuativi della legge delega n. 132/2025.