Il regime IVA applicabile alle agenzie di viaggio e ai tour operator presenta regole specifiche rispetto alla disciplina ordinaria. Il riferimento è l’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, che riguarda gli operatori i quali agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e acquistano da terzi beni o servizi destinati alla realizzazione del viaggio.
Il meccanismo è noto come regime “base da base”: l’imposta non viene calcolata sull’intero corrispettivo pagato dal cliente, ma sulla differenza tra tale importo e i costi sostenuti per le prestazioni utilizzate direttamente dal viaggiatore. La distinzione tra organizzatore e intermediario è quindi decisiva per stabilire quale disciplina applicare.
Quando si applica il regime speciale
Non conta soltanto la denominazione commerciale dell’impresa, ma il ruolo concretamente svolto nella singola operazione. Il regime speciale può riguardare chi organizza e vende in nome proprio pacchetti composti da più servizi, tra cui trasporto, alloggio ed escursioni o altre prestazioni turistiche rilevanti per l’esperienza acquistata.
Un’agenzia può limitarsi all’intermediazione oppure organizzare direttamente un viaggio. Allo stesso modo, un tour operator può vendere i propri prodotti al cliente finale o utilizzare altri intermediari. Se il soggetto opera esclusivamente per conto di un altro operatore, il compenso segue in linea generale le regole IVA dell’attività di mediazione, mentre il regime speciale resta riferito a chi vende il pacchetto in nome proprio.
La disciplina fiscale individua il pacchetto turistico attraverso la combinazione di più prestazioni. Le definizioni utilizzate ai fini dell’IVA, tuttavia, non sempre coincidono con quelle previste dalle norme a tutela dei consumatori. La differenza può creare dubbi applicativi, in particolare con la diffusione di offerte personalizzate e nuove formule di viaggio.
Il margine e le prospettive europee
Per determinare la base imponibile, dal corrispettivo complessivo dovuto dal viaggiatore si sottraggono i costi sostenuti per servizi acquistati presso terzi e forniti direttamente al cliente. Possono rientrare nel calcolo, in base alla composizione del pacchetto, i servizi alberghieri, i trasporti, le escursioni e altre prestazioni rese al viaggiatore.
Non sono invece automaticamente rilevanti i costi generali dell’impresa, privi di un collegamento immediato con il singolo viaggio. La corretta individuazione delle spese da portare in diminuzione è essenziale per determinare il margine imponibile e richiede una gestione contabile in grado di ricostruire le operazioni.
Dal 1° gennaio 2027, la disciplina confluirà nel nuovo Testo unico IVA previsto dal D.Lgs. n. 10/2026. L’intervento è descritto come prevalentemente compilativo e di riordino e, nell’immediato, non modifica la struttura sostanziale del regime.
Sullo sfondo resta la possibile revisione delle regole europee, risalenti al 1977. La digitalizzazione, le piattaforme online, i pacchetti dinamici e le nuove modalità di intermediazione hanno reso più complessa l’applicazione della disciplina. Dopo la consultazione pubblica avviata nel 2025, la Commissione europea punta a presentare una proposta legislativa entro la fine del 2026, anche per affrontare le differenze applicative tra Stati membri e le distorsioni concorrenziali tra operatori dell’Unione e soggetti extra-Ue.