Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si avvia alla piena operatività. Con la conclusione del periodo transitorio previsto dal D.L. n. 200/2025, convertito dalla legge n. 26/2026, gli operatori iscritti al RENTRI non potranno più scegliere tra formulario cartaceo e digitale.
Fino al 15 settembre 2026, il produttore o detentore del rifiuto può ancora emettere il formulario di identificazione dei rifiuti, il FIR, in formato cartaceo oppure digitale. Dal giorno successivo, invece, per i soggetti iscritti al RENTRI la gestione digitale del documento diventerà obbligatoria. La stessa scadenza segna anche l’avvio delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari.
Come cambia la gestione del formulario
Il passaggio al digitale non consiste soltanto nella sostituzione del documento cartaceo con un file informatico. Il FIR deve essere emesso dal produttore o detentore prima dell’inizio del trasporto e accompagnare il rifiuto lungo tutta la movimentazione. Le diverse sezioni vengono compilate e sottoscritte dai soggetti competenti secondo le procedure previste dal sistema RENTRI.
Il documento viene aggiornato progressivamente fino alla presa in carico del rifiuto da parte del destinatario. La procedura coinvolge quindi l’intera filiera: produttore o detentore, trasportatore e destinatario devono poter operare con modalità compatibili. Gli operatori possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI oppure sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma.
Durante il trasporto, anche il conducente deve poter accedere al formulario e mostrarlo in caso di controllo. Nel periodo transitorio, la scelta del formato effettuata dal produttore o detentore determina invece la gestione dell’intera movimentazione: un FIR digitale resta digitale per tutti i soggetti coinvolti, mentre uno cartaceo continua a essere gestito in forma cartacea.
Trasmissione dei dati e sanzioni
La gestione digitale del FIR va distinta dall’obbligo di trasmettere i dati al RENTRI. Il D.M. n. 59/2023 disciplina entrambi gli aspetti e stabilisce, per i soggetti obbligati, modalità e tempi di comunicazione delle informazioni relative ai formulari dei rifiuti pericolosi.
Per le imprese, quindi, non è sufficiente compilare correttamente il documento: occorre verificare anche che i dati soggetti a comunicazione siano inviati al Registro in modo completo e tempestivo. La moratoria prevista dalla legge n. 26/2026 termina il 15 settembre 2026. Da quella data diventano applicabili le sanzioni previste dall’articolo 258 del D.Lgs. n. 152/2006 per la mancata o incompleta trasmissione delle informazioni.
In vista della scadenza, il Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR. Le imprese già iscritte devono verificare l’abilitazione degli operatori, il funzionamento dei gestionali e dell’eventuale interoperabilità con il RENTRI, oltre alla disponibilità degli strumenti necessari per i conducenti.
Le procedure interne devono considerare anche i casi di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connessione Internet o dei sistemi di autenticazione, secondo quanto disciplinato dal Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026. Dal 16 settembre 2026, per gli iscritti al Registro, la gestione digitale del FIR sarà dunque la modalità ordinaria, insieme alla piena applicazione del regime sanzionatorio sulla trasmissione dei dati.