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Credito ZES, ok al leasing prima della comunicazione preventiva

L'Agenzia chiarisce i requisiti per gli acquisti avviati nel 2026

Il credito d’imposta ZES Unica può essere riconosciuto anche quando un investimento viene avviato prima dell’invio della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. È la conclusione contenuta nella risposta a interpello n. 169/2026, relativa a un investimento realizzato nel 2026 attraverso un contratto di leasing.

Il riconoscimento dell’agevolazione resta subordinato al rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. In particolare, il progetto deve essere iniziato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa e l’impresa deve rispettare le procedure di comunicazione e le condizioni sostanziali richieste per il beneficio.

Il caso dell’investimento in leasing

L’interpello è stato presentato da una società attiva nell’edilizia privata e pubblica, con una struttura produttiva situata in un territorio ammissibile alla ZES Unica. Tra gennaio e febbraio 2026 l’impresa ha effettuato un investimento per acquisire un bene strumentale nuovo, destinato in modo stabile all’attività produttiva.

Il contratto di locazione finanziaria è stato sottoscritto nel febbraio 2026 e nello stesso mese il bene è stato consegnato e messo a disposizione della società. L’operazione è quindi avvenuta prima dell’apertura della finestra prevista per la comunicazione preventiva relativa agli investimenti del 2026.

La legge di bilancio 2026 prevede che la comunicazione debba essere trasmessa dal 31 marzo al 30 maggio 2026, indicando le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio e quelle previste fino al 31 dicembre. Chi presenta la comunicazione iniziale deve poi inviare, a pena di decadenza, una comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, per attestare la realizzazione degli investimenti indicati.

Il principio di incentivazione

Il dubbio sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguardava il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento Ue n. 651/2014. In via generale, gli aiuti devono produrre un effetto incentivante e la domanda scritta deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto.

Per le misure concesse sotto forma di agevolazioni fiscali, tuttavia, il regolamento prevede una disciplina specifica. L’effetto incentivante può ritenersi presente quando il diritto all’aiuto deriva da criteri oggettivi, senza valutazioni discrezionali dell’autorità pubblica, e quando la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio del progetto.

Secondo l’Agenzia, l’avvio dell’investimento coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oppure con qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’operazione, considerando la circostanza che si verifica per prima. Nel caso esaminato, il progetto è iniziato con la stipula del contratto di leasing.

L’Agenzia rileva inoltre che il credito ZES Unica è riconosciuto sulla base di requisiti predeterminati e nei limiti delle risorse disponibili, senza una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione finanziaria. La misura è stata inoltre confermata senza interruzioni e la legge di bilancio 2026 l’ha estesa agli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Per queste ragioni, l’Agenzia delle Entrate considera rispettato il principio di incentivazione. La società può quindi beneficiare, per il 2026, del credito d’imposta ZES Unica anche se il contratto di leasing e la consegna del bene sono precedenti alla comunicazione preventiva. Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina e i poteri di controllo dell’Amministrazione.