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Codice doganale Ue, la responsabilità passa ai titolari delle merci

Dal 2027 nuovi criteri per importatori ed esportatori, con una transizione digitale destinata a completarsi entro il 2034.

Il Regolamento (UE) 2026/2108, applicabile in via generale dal 21 settembre 2027, ridisegna la distribuzione delle responsabilità nelle operazioni doganali. Il nuovo assetto sposta progressivamente il baricentro dal dichiarante ai soggetti che hanno la responsabilità sostanziale delle merci: importatore, esportatore e titolare del transito. A queste figure vengono attribuiti obblighi informativi, finanziari e di conformità.

La riforma interviene anche sulla definizione di importatore, sulla disciplina dell’esportatore, sul ruolo del rappresentante indiretto e sul progressivo superamento della dichiarazione doganale tradizionale. L’entrata in vigore sarà scaglionata e si completerà soltanto nel 2034.

Dalla dichiarazione alla responsabilità

Nel sistema del Regolamento (UE) n. 952/2013, l’attuale Codice doganale dell’Unione, l’operazione ruota principalmente intorno al dichiarante, cioè il soggetto che presenta la dichiarazione in nome proprio o per conto di un’altra persona. Nella rappresentanza diretta il dichiarante è il soggetto rappresentato; in quella indiretta è invece il rappresentante, che agisce in nome proprio e risponde del debito doganale insieme alla persona per conto della quale opera.

Il nuovo Codice introduce criteri autonomi per individuare l’importatore. Fuori dalle vendite a distanza, la qualifica spetta anzitutto a chi ha il potere di decidere, e ha deciso, l’introduzione delle merci nell’Unione. Seguono il soggetto che abbia assunto tale potere, il successore che decide il vincolo a un regime e, in via residuale, il trasportatore o il titolare delle merci.

All’importatore così individuato l’articolo 27 collega diversi obblighi: fornire e conservare le informazioni, garantire il pagamento di dazi e altri oneri, assicurare la conformità alle normative applicate dalle autorità doganali e segnalare movimenti sospetti o manipolazioni non autorizzate. La novità riguarda soprattutto l’attribuzione di questi doveri a una figura definita in base al ruolo effettivamente assunto nell’operazione.

Anche sul piano dei dati doganali emerge il cambiamento. Nel precedente modello, la casella 8 del DAU era denominata “Destinatario”. Nell’attuale modello elettronico dell’Allegato B è invece prevista una classe di dati specifica per l’Importatore, identificata dal D.E. 13 04 000 000. L’indicazione inserita nel campo, tuttavia, resta un dato dichiarativo e non determina da sola la qualifica sostanziale: con il nuovo Codice bisognerà verificare la corrispondenza tra il soggetto indicato e quello individuato dai criteri dell’articolo 5, punto 13.

La definizione di esportatore, contenuta nell’articolo 5, punto 17, resta sostanzialmente in linea con quella già prevista dalla normativa vigente. Il cambiamento riguarda soprattutto gli obblighi dell’articolo 28 e il coordinamento con la rappresentanza doganale. Anche per le esportazioni dovrà essere individuato un soggetto responsabile del regime e dei relativi adempimenti, che non necessariamente coinciderà con il cedente o con lo speditore, ma dovrà essere stabilito nell’Unione.

Rappresentanza e transizione digitale

La rappresentanza indiretta collega le nuove qualifiche all’attribuzione degli obblighi. Quando il soggetto rappresentato è stabilito nell’Unione, l’articolo 33 del nuovo Codice rende il rappresentante indiretto responsabile in solido per gli obblighi richiamati dagli articoli 27 e 28. Se invece il rappresentato non è stabilito nell’Unione, il rappresentante viene considerato importatore o esportatore ai fini dei medesimi obblighi.

Questa assimilazione non si estende automaticamente al debito doganale. L’articolo 183 stabilisce infatti che il rappresentante indiretto e la persona per conto della quale agisce sono debitori in solido. Il nuovo impianto distingue quindi tra qualifica del soggetto, responsabilità operativa e titolarità del debito.

Il passaggio dalla dichiarazione alla comunicazione dei dati sarà graduale. Fino al 28 febbraio 2034 resterà possibile presentare una dichiarazione secondo le regole transitorie. Dal 1° luglio 2028 l’EU Customs Data Hub sarà utilizzato per le vendite a distanza e il regime IOSS. Dal 1° marzo 2031 importatori, esportatori e titolari del transito potranno scegliere tra dichiarazione e comunicazione dei dati tramite il Data Hub. Dal 1° marzo 2034, dopo il completamento operativo previsto entro il 1° febbraio, la comunicazione o messa a disposizione dei dati diventerà obbligatoria.

Il cambiamento non sarà quindi soltanto tecnologico. Le informazioni rilevanti ai fini doganali saranno ricondotte direttamente alla persona responsabile delle merci, anziché al soggetto che presenta l’atto. Il nuovo sistema sposta così il fulcro dell’operazione verso chi governa concretamente il flusso e ne assume gli obblighi.