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Cessione d’azienda, nuove regole per PEX e conferimenti

Le modifiche del 2026 incidono su possesso, plusvalenze, apporti e valutazioni antiabuso nelle riorganizzazioni d’impresa.

Il quadro fiscale delle operazioni che prevedono il conferimento di un’azienda e la successiva vendita della partecipazione nella società conferitaria è stato aggiornato da norme, prassi e pronunce giurisprudenziali. Il tema riguarda in particolare l’applicazione della participation exemption, il periodo minimo di possesso e il regime del realizzo controllato.

L’articolo 176 del TUIR stabilisce, in via generale, la neutralità del conferimento: il soggetto che trasferisce l’azienda assume come costo fiscale della partecipazione ricevuta l’ultimo valore riconosciuto dell’azienda, mentre la conferitaria subentra nella posizione fiscale del conferente. Il comma 4 consente inoltre di retrodatare il possesso, considerando l’azienda detenuta dalla conferitaria anche per il periodo in cui era nella disponibilità del conferente.

Per accedere alla PEX, che rende esente ai fini IRES il 95% della plusvalenza, devono essere rispettate quattro condizioni: il possesso ininterrotto per almeno 12 mesi, l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza della partecipata in uno Stato non privilegiato e lo svolgimento di un’effettiva attività commerciale.

Possesso e classificazione della partecipazione

Un’ordinanza della Corte di cassazione, la n. 11695 del 2026, ha sottolineato che l’iscrizione contabile non è sufficiente da sola a dimostrare il requisito delle immobilizzazioni. Occorre verificare anche la destinazione strategica dell’investimento, sulla base delle deliberazioni societarie, dei piani industriali e della concreta capacità di mantenere la partecipazione nel medio-lungo periodo.

Più controverso è il calcolo del periodo di possesso dell’azienda conferita. L’ordinanza n. 8235 del 2023 ha sostenuto una verifica riferita ai singoli beni compresi nel compendio, escludendo dalla PEX la quota collegata a cespiti acquistati poco prima del conferimento. La Norma AIDC n. 235 del 19 marzo 2026 propone invece una lettura unitaria, basata sulla data di acquisto dell’azienda o di costituzione dell’impresa. L’orientamento, tuttavia, deve confrontarsi con il rischio residuo derivante dalla pronuncia della Cassazione.

Conferitaria preesistente e nuove disposizioni

La neutralità fiscale può operare anche quando il conferente è già socio della società che riceve l’azienda e non vengono emesse nuove quote. La Norma AIDC n. 238 del 2 luglio 2026 e le risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 9 e n. 161 del 2026 valorizzano l’incremento patrimoniale della conferitaria, ritenendo non decisiva la forma tecnica dell’apporto.

Secondo l’impostazione esaminata, quando la costituzione della conferitaria è funzionale al conferimento e alla successiva vendita, l’intero plusvalore può essere ricondotto all’azienda trasferita, evitando una ripartizione meramente proporzionale tra capitale iniziale e incremento derivante dal conferimento. Resta inoltre rilevante la corretta qualificazione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale: con l’ordinanza n. 9629 del 15 aprile 2026, la Cassazione ha escluso dal costo fiscale della partecipazione gli importi destinati a un aumento mai deliberato.

Il decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 ha poi modificato la disciplina dei conferimenti minusvalenti. Quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale e al valore normale della partecipazione, si assume il minore tra costo riconosciuto e valore normale, contenendo così la minusvalenza entro la perdita effettiva. Le nuove regole si applicano ai periodi d’imposta successivi al 2025, con una clausola di salvaguardia per chi le abbia già adottate nel 2024 e nel 2025.

Lo stesso intervento ha esteso a 60 mesi il periodo di possesso previsto per alcune partecipazioni ricevute in regime di realizzo controllato e ha introdotto regole specifiche per gli scorpori verso beneficiarie preesistenti. Sul fronte antiabuso, l’articolo 176, comma 3, del TUIR considera non abusiva la sequenza tra conferimento neutrale e successiva cessione della partecipazione in esenzione. La documentazione delle ragioni economiche, delle decisioni societarie e della destinazione delle risorse resta comunque essenziale per sostenere la correttezza dell’operazione.