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Cassazione, da valutare i danni per lo stop a telefono e internet

La Suprema Corte riapre il caso di un professionista: valutabili anche opportunità perdute e lesioni ai diritti della persona.

Un’interruzione prolungata dei servizi telefonici e della connessione internet può avere conseguenze che vanno oltre il semplice disagio, soprattutto quando le utenze sono indispensabili per l’attività professionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21998/2026 della Terza sezione civile, accogliendo il ricorso presentato da un avvocato.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame. I giudici dovranno valutare le richieste risarcitorie applicando i principi indicati nell’ordinanza, che riguardano il concorso di colpa, la perdita di chance e il pregiudizio non patrimoniale.

Il contratto e il primo risarcimento

Il professionista aveva sottoscritto con un gestore un contratto per la fornitura di telefonia fissa, telefonia mobile e trasmissione dati destinati al lavoro. Nel corso del rapporto, il gestore aveva interrotto improvvisamente e senza preavviso i servizi, rendendo indisponibili per un periodo prolungato le utenze utilizzate nell’attività professionale.

L’avvocato aveva quindi citato in giudizio il gestore, chiedendo di accertare l’inadempimento contrattuale e ottenere il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva riconosciuto soltanto il danno emergente, cioè le spese sostenute direttamente a causa del guasto, escludendo invece il lucro cessante, la perdita di chance e il danno non patrimoniale. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione.

Nel ricorso per Cassazione, il professionista contestava tre aspetti: l’applicazione d’ufficio del concorso di colpa senza un adeguato confronto tra le parti; l’esclusione della perdita di chance nonostante l’interruzione dei servizi; e il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, considerato rilevante in relazione al ruolo assunto dalle comunicazioni digitali nell’attività lavorativa.

I principi fissati dalla Cassazione

La Cassazione ha accolto tutti i motivi. Sul concorso di colpa, previsto dall’articolo 1227 del Codice civile, i giudici hanno chiarito che il rilievo può essere sollevato anche d’ufficio, ma solo sulla base di fatti allegati e provati dalle parti. Se la questione non è stata discussa nel processo, deve essere garantito il contraddittorio, per evitare una decisione a sorpresa. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva escluso il lucro cessante basandosi su circostanze non specificamente dedotte dalla controparte e senza consentire il confronto processuale: per questo la sentenza è stata dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa.

Quanto alla perdita di chance, la Suprema Corte ha ricordato che non è necessario dimostrare con certezza che il risultato economico si sarebbe verificato. Occorre invece provare l’esistenza di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguirlo, anche attraverso presunzioni o valutazioni probabilistiche. La liquidazione può essere effettuata con criteri equitativi. La Corte territoriale, pretendendo una prova certa della perdita di clientela, aveva dunque confuso la perdita di chance con il lucro cessante, che riguarda invece la mancata realizzazione di un risultato già acquisito.

Infine, la Cassazione ha precisato che l’impossibilità di utilizzare telefono e internet non determina automaticamente un risarcimento ai sensi dell’articolo 2059 del Codice civile. È necessario verificare in concreto se la durata e le modalità dell’inadempimento abbiano inciso su diritti della persona di rilievo costituzionale, come la libertà di comunicazione e il libero esercizio dell’attività professionale. Avendo escluso in modo preventivo questa possibilità, la Corte d’Appello dovrà riesaminare anche la domanda relativa al danno non patrimoniale.