Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata e accantonati a riserva non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi previdenziali del socio lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25377 e altre decisioni analoghe, intervenendo sul rapporto tra reddito societario, dichiarazione fiscale e contribuzione alla Gestione commercianti.
Secondo i giudici, non è sufficiente che la Srl abbia realizzato un utile e che il socio partecipi abitualmente al lavoro aziendale. Perché quelle somme assumano rilevanza contributiva devono essere fiscalmente imputate al socio e dichiarate ai fini IRPEF. Una diversa disciplina può applicarsi, per esempio, quando la società ha optato per il regime di trasparenza fiscale.
La vicenda riguarda una socia unica e amministratrice di una Srl, iscritta alla Gestione commercianti perché svolgeva attività lavorativa in modo abituale e prevalente. L’INPS aveva calcolato i contributi includendo anche gli utili prodotti dalla società in alcuni periodi d’imposta. Le somme, però, non erano state distribuite ed erano rimaste accantonate nel bilancio societario.
La Corte d’Appello di Milano aveva escluso la pretesa dell’ente previdenziale. L’INPS ha quindi presentato ricorso, sostenendo che la mancata distribuzione dipendesse da una scelta della socia, che era contemporaneamente proprietaria dell’intero capitale, amministratrice e lavoratrice. La Cassazione ha respinto questa impostazione e ha confermato l’esclusione degli utili dalla base contributiva personale.
Il reddito deve essere dichiarato dal socio
Il riferimento normativo centrale è l’articolo 3-bis del decreto legge n. 384 del 1992. La disposizione collega il contributo annuo degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
Per la Cassazione, il termine denunciati è decisivo: la norma non consente di assoggettare a contribuzione un reddito soltanto teorico o prodotto dalla società, ma non attribuito fiscalmente alla persona fisica. Se l’utile resta nella Srl e viene destinato a riserva, continua infatti a essere riconducibile alla società di capitali e non diventa, per questo solo fatto, reddito personale del socio.
La pronuncia precisa inoltre che la semplice partecipazione al capitale non determina automaticamente l’iscrizione alla Gestione commercianti. È necessario che il socio partecipi effettivamente al lavoro aziendale secondo i requisiti previsti dalla disciplina previdenziale. Il caso esaminato è però rilevante proprio perché riguarda una lavoratrice già iscritta alla gestione.
La trasparenza fiscale cambia il quadro
Una situazione diversa si verifica se la Srl aderisce al regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR. In questo caso il reddito viene imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche se non è stato materialmente percepito.
La Cassazione individua quindi due verifiche essenziali: l’imputazione fiscale del reddito al socio e il conseguente obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF. In assenza di questi presupposti, il reddito dichiarato dalla società per le imposte societarie non può essere trasformato automaticamente in reddito personale ai fini previdenziali.
La decisione si discosta dall’impostazione tradizionalmente indicata dall’INPS per i soci lavoratori di Srl, secondo cui la base imponibile può comprendere la quota del reddito d’impresa attribuita in base alla partecipazione agli utili, anche quando non distribuita. Per la Suprema Corte, invece, deve essere mantenuto il collegamento tra disciplina tributaria e previdenziale.
Nel contenzioso esaminato, l’ente previdenziale non ha dimostrato l’imputazione delle somme alla lavoratrice né l’esistenza dei presupposti per la loro dichiarazione personale. Gli utili erano stati accantonati e non risultava l’opzione per la trasparenza fiscale. La Corte ha quindi confermato l’esclusione dalla base imponibile contributiva e respinto il ricorso dell’INPS.