Con l’ordinanza n. 24752 del 24 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei versamenti effettuati alla Gestione Separata quando una collaborazione a progetto viene successivamente riqualificata come rapporto di lavoro subordinato. La Suprema Corte ha escluso la possibilità di compensare automaticamente quanto già pagato con gli importi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
La decisione riguarda una serie di collaborazioni stipulate nel settore dei call center outbound. Per i contratti sottoscritti dopo la riforma introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, i giudici di merito avevano riconosciuto l’effettiva autonomia dei lavoratori, escludendo quindi ulteriori pretese contributive. Per i rapporti precedenti, invece, la genericità dei progetti aveva comportato, secondo la disciplina allora vigente, la conversione automatica in rapporti subordinati a tempo indeterminato.
Il caso e la decisione dei giudici
La Corte d’Appello di Genova aveva condannato il datore di lavoro a versare i contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma aveva consentito di detrarre le somme già versate per le stesse lavoratrici alla Gestione Separata. In questo modo, la pretesa dell’INPS era stata ridotta sulla base dei pagamenti effettuati per il precedente inquadramento del rapporto.
L’INPS ha impugnato la sentenza sostenendo che le due gestioni previdenziali sono disciplinate da regole autonome, con modalità e tempi di versamento differenti. La Cassazione ha accolto il ricorso e ha ribadito che non è ammessa una compensazione impropria tra gestioni diverse, anche quando i versamenti riguardino gli stessi lavoratori e il medesimo periodo.
Possibile solo la ripetizione dell’indebito
Secondo il principio richiamato nell’ordinanza, eventuali eccedenze derivanti da somme versate a titolo diverso possono, se ne ricorrono i presupposti, formare oggetto di un’azione di ripetizione dell’indebito. Non possono però essere trasformate automaticamente in una posta contabile da utilizzare per ridurre i contributi dovuti a un’altra gestione.
La Corte ha sottolineato la disomogeneità strutturale tra i contributi riferiti al lavoro autonomo e quelli relativi al lavoro dipendente. Il rapporto coinvolge inoltre l’istituto previdenziale, il datore di lavoro e il lavoratore: elementi che impediscono, secondo i giudici, di applicare un meccanismo compensativo diretto in sede di riqualificazione.
La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto. È stato dichiarato assorbito il tema delle sanzioni civili, che presupponeva la validità della compensazione esclusa dalla Suprema Corte. La causa torna ora alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per la rideterminazione delle somme dovute sulla base dei principi stabiliti nell’ordinanza.
Il provvedimento si inserisce in un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel 2026 e in precedenti decisioni degli anni passati, tra cui le pronunce della Cassazione n. 14529, n. 17777, n. 17439 e n. 14094 del 2026, oltre alle sentenze n. 24618 del 2019 e n. 9484 del 2022.