La mancata emissione della fattura non esclude l’obbligo di pagare il canone previsto per l’affitto d’azienda, quando il corrispettivo è collegato al godimento del bene. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25368/2026, che ha accolto il ricorso contro una decisione del Tribunale di Agrigento.
La vicenda nasce dal tentativo di recuperare un credito di 78.328,79 euro, riconosciuto a un lavoratore a titolo di risarcimento per licenziamento illegittimo. Il pignoramento presso terzi era rimasto in gran parte insoddisfatto. Tra la società debitrice e un’altra impresa era infatti in vigore un contratto di affitto d’azienda, con un canone mensile di 4.000 euro.
La società indicata come terzo pignorato aveva sostenuto di non dovere alcuna somma. Secondo la clausola contrattuale, infatti, il diritto a ricevere il canone sarebbe sorto soltanto con l’emissione della fattura da parte della società concedente. Nel caso concreto, però, le fatture non erano state emesse.
Il rapporto tra disponibilità del bene e pagamento
Il Tribunale di Agrigento aveva condiviso questa ricostruzione, ritenendo che l’assenza della fattura impedisse di considerare esigibile il credito. Il giudice aveva inoltre tenuto conto della risoluzione consensuale del contratto, intervenuta nel dicembre 2019, escludendo che la società terza potesse essere considerata debitrice nei confronti della concedente.
Il lavoratore ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione con un ricorso articolato in sette motivi. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo, assorbendo gli altri. Secondo i giudici di legittimità, nel contratto di affitto d’azienda il rapporto tra disponibilità del bene e pagamento del corrispettivo è analogo a quello della locazione: da una parte c’è il godimento del bene, dall’altra l’obbligo di versare il canone.
La controversia non riguardava quindi l’esistenza del contratto né l’effettiva disponibilità dell’azienda, ma la possibilità di subordinare il pagamento all’emissione della fattura. Su questo punto la Cassazione ha censurato la decisione del Tribunale, chiarendo che l’obbligo di pagare il canone nasce dal contratto e dal godimento del bene, non dalla fattura.
La fatturazione resta distinta dal contratto
Per la Corte, l’emissione della fattura appartiene al diverso piano degli adempimenti fiscali. Questo profilo, proprio perché esterno alla relazione contrattuale, non può condizionare la validità del rapporto o far venir meno il debito maturato per il canone. La mancata fatturazione, dunque, non può essere utilizzata per escludere l’esistenza dell’obbligazione.
L’ordinanza richiama inoltre il principio secondo cui la violazione della normativa tributaria non incide, di regola, sulla validità o sull’efficacia del contratto, ma produce conseguenze sul piano fiscale. Anche nell’ipotesi in cui si attribuisse rilievo alla clausola che collegava il pagamento alla fattura, tale previsione non avrebbe potuto eliminare l’obbligazione relativa al canone.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Agrigento e rinviato la causa allo stesso ufficio giudiziario, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi nuovamente applicando i principi indicati dalla Corte e stabilire anche le spese del giudizio di legittimità.
La decisione conferma così la necessità di mantenere distinti il piano contrattuale e quello tributario: il primo determina l’obbligo di corrispondere il canone, mentre il secondo riguarda gli adempimenti legati alla fatturazione. L’assenza della fattura, da sola, non rende inesistente il credito né priva di efficacia il contratto di affitto d’azienda.