La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24903/2026 ha chiarito come determinare il reddito rilevante per il riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità civile. La pronuncia riguarda sia la verifica dei requisiti economici sia l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall’articolo 445-bis del Codice di procedura civile.
Il principio affermato conferma il criterio seguito dall’INPS: per stabilire se una persona possa accedere alla prestazione occorre considerare il reddito imponibile ai fini Irpef, senza sottrarre le imposte trattenute. Dal calcolo possono essere esclusi soltanto gli oneri deducibili previsti dalla normativa fiscale.
Il caso esaminato dai giudici
La vicenda è nata dal ricorso dell’Istituto contro una sentenza del Tribunale di Ragusa. Il giudice aveva riconosciuto a un assistito un’invalidità civile del 75% e aveva respinto l’eccezione dell’INPS sulla mancanza del requisito reddituale.
Secondo il Tribunale, infatti, il reddito avrebbe dovuto essere calcolato al netto non soltanto degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali applicate. Con questo metodo, nell’anno preso a riferimento, l’importo percepito risultava sotto la soglia prevista dalla legge e la domanda poteva quindi essere esaminata.
L’INPS ha impugnato la decisione sostenendo che il parametro corretto fosse il reddito imponibile Irpef al lordo delle imposte. Applicando questo criterio, la somma superava il limite stabilito e veniva meno il presupposto economico per il riconoscimento della prestazione.
Il criterio indicato dalla Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Istituto. Nel ricostruire il quadro normativo, i giudici hanno richiamato l’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, che disciplina l’assegno mensile destinato agli invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento.
Il reddito da considerare è quello calcolato agli effetti dell’Irpef, vale a dire il reddito imponibile definito dal Testo unico delle imposte sui redditi. Si parte dal reddito complessivo del contribuente e si sottraggono esclusivamente gli oneri deducibili indicati dall’articolo 10 del TUIR, tra cui possono rientrare contributi previdenziali, assegni periodici al coniuge separato e alcune spese previste dalla legge.
Non devono invece essere sottratte le ritenute fiscali applicate in un momento successivo. La Corte ha sottolineato che il riferimento è ai redditi assoggettabili all’Irpef, non a quelli effettivamente assoggettati all’imposta. L’obiettivo è applicare un criterio uniforme e verificabile per delimitare l’accesso alla tutela assistenziale.
La decisione si inserisce in un orientamento già espresso dalla Cassazione e confermato anche in altre fattispecie. Il parametro fiscale, secondo i giudici, consente di bilanciare le esigenze di finanza pubblica con la protezione dei diritti riconosciuti in materia di assistenza sociale.