I costi con efficacia pluriennale producono effetti fiscali su più esercizi e possono quindi incidere su diverse dichiarazioni dei redditi. È il caso, tra gli altri, degli ammortamenti, delle spese di sviluppo, delle migliorie su beni di terzi e dell’avviamento. La questione riguarda il periodo entro il quale l’Amministrazione finanziaria può verificarne la legittimità.
Il problema nasce dal fatto che il costo viene sostenuto in un determinato momento, mentre la relativa deduzione è distribuita nel tempo. Un macchinario, per esempio, può essere ammortizzato per dieci anni; una spesa edilizia può essere ripartita in più annualità e un investimento immateriale può produrre utilità oltre l’esercizio in cui è stato realizzato.
Il rischio degli accertamenti a catena
Secondo l’impostazione tradizionale, ogni quota dedotta poteva essere collegata a una distinta dichiarazione. Di conseguenza, anche quando l’acquisto originario risaliva a molti anni prima, l’Ufficio poteva esaminare la documentazione iniziale durante il controllo di una quota imputata a un periodo ancora aperto.
Si tratta dei cosiddetti accertamenti a catena: la verifica di una quota recente poteva riaprire la discussione sull’intera operazione, dal contratto alla fattura, dall’inerenza del costo alla corretta qualificazione fiscale del bene. Il tema è stato affrontato anche dalla giurisprudenza. Con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno valorizzato il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, ammettendo la contestazione della singola quota nell’anno in cui era stata utilizzata.
Per imprese e professionisti, questo orientamento poteva tradursi in un’esposizione prolungata al rischio fiscale e nella necessità pratica di conservare documenti e giustificativi per periodi molto lunghi, in alcuni casi anche per decenni.
La nuova decorrenza dei termini
Il legislatore è intervenuto con una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. La nuova impostazione del Decreto Omnibus collega il termine di decadenza per l’accertamento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota del componente.
L’obiettivo è impedire che ogni quota successiva faccia ripartire autonomamente il termine per controllare il costo originario. La modifica, coerente con i principi della legge delega per la riforma fiscale, mira a rafforzare la certezza dei rapporti tributari e a rendere più individuabile il momento oltre il quale l’operazione non dovrebbe essere rimessa integralmente in discussione.
La novità non equivale però a una sanatoria generale e non esclude il controllo sulle quote successive. Occorre distinguere tra i vizi già presenti all’origine e gli elementi sopravvenuti. Restano inoltre da considerare le fattispecie escluse o soggette a regole particolari, tra cui le operazioni inesistenti, gli elementi oggetto di dichiarazione integrativa e alcuni istituti con effetti su più periodi, come il riporto di perdite fiscali, crediti o eccedenze d’imposta e detrazioni edilizie, non espressamente inclusi nella nuova disciplina.
La riforma modifica quindi il quadro temporale dei controlli sui costi pluriennali, ma la sua applicazione richiede di valutare separatamente la natura della contestazione, il momento della prima deduzione e gli eventuali ambiti sottratti alla regola generale.