Varese (VA)

Metodo mafioso e controllo sulla popolazione: le motivazioni di Varese

Le toghe ricostruiscono intimidazione, assoggettamento e omertà emersi nell’inchiesta Nerone.

Le motivazioni della sentenza pronunciata dal Tribunale collegiale di Varese ricostruiscono il quadro accusatorio al centro del procedimento sulla presenza della criminalità organizzata nelle valli a ridosso del confine con la Svizzera. Il collegio ha riconosciuto l’aggravante del cosiddetto metodo mafioso nei confronti degli imputati condannati in primo grado, sottolineando il ruolo esercitato da alcune personalità considerate influenti e capaci di imporre il proprio peso sul territorio.

Il procedimento riguarda fatti risalenti a quasi dieci anni fa e sviluppatisi tra Valcuvia e Valganna, lungo le direttrici stradali che conducono al confine di Stato. L’indagine dei carabinieri, denominata Nerone dopo una serie di incendi ai danni di automezzi, aveva portato all’attenzione degli investigatori una rete di rapporti tra persone accusate di prestiti a usura, spaccio di stupefacenti ed estorsioni.

Le contestazioni e le condanne

Secondo l’impostazione sostenuta dalla Direzione distrettuale antimafia, le condotte contestate si sarebbero fondate anche sull’intimidazione derivante dalla vicinanza o dai legami familiari con esponenti della criminalità organizzata calabrese. L’accusa è stata sostenuta dal sostituto procuratore di Milano Giovanni Tarzia davanti al collegio presieduto nel palazzo di giustizia di piazza Cacciatori delle Alpi.

Il 18 maggio 2026 il procedimento si è concluso con condanne complessive pari a circa 70 anni di carcere per 12 imputati. Alcuni sono stati descritti come figure di secondo piano, mentre altri avrebbero avuto un ruolo più rilevante nel far valere il proprio peso, anche in ragione dei rapporti di parentela o contiguità con esponenti della ’ndrangheta attiva nella zona di Lamezia Terme. Si tratta comunque di decisioni di primo grado e resta ferma la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

Intimidazione, assoggettamento e omertà

Nel motivare il riconoscimento dell’aggravante, i giudici hanno richiamato non soltanto il linguaggio utilizzato in alcune intercettazioni, ma anche i comportamenti emersi durante il dibattimento. Espressioni come cristiani, mammasantissima e paesani, secondo il collegio, avrebbero restituito il contesto e gli intendimenti degli interlocutori. I difensori, tra cui l’avvocato Corrado Viazzo, avevano contestato in aula l’applicazione dell’aggravante.

Un rilievo decisivo è stato attribuito all’atteggiamento di alcuni testimoni, caratterizzato da numerosi non so e non ricordo. In alcuni casi, è stato evidenziato nelle motivazioni, i testi non avrebbero ricordato neppure l’azienda presso la quale avevano lavorato. Per il collegio, questa condotta avrebbe rivelato l’intimidazione esercitata e il suo utilizzo come modalità ordinaria per controllare la popolazione.

Le toghe varesine hanno quindi richiamato l’articolo 416-bis, comma 3, del codice penale, che individua nel metodo mafioso tre elementi: la forza di intimidazione, la condizione di assoggettamento e quella di omertà. La prima, secondo la ricostruzione giuridica citata, può produrre timore anche senza che si verifichino singoli episodi di violenza o minaccia. L’assoggettamento consiste invece in uno stato di soggezione capace di condizionare la volontà della vittima, mentre l’omertà si manifesta nel rifiuto di collaborare con l’autorità giudiziaria.

Su quest’ultimo aspetto il collegio ha richiamato anche recenti pronunce della Cassazione. Non sarebbe necessario, secondo l’orientamento citato, che l’adesione alla subcultura mafiosa sia generale o che il territorio viva in una condizione di terrore assoluto: è sufficiente un rifiuto diffuso, anche se non generalizzato, di collaborare con lo Stato per paura di conseguenze rilevanti. È su questa lettura complessiva di intercettazioni, condotte e testimonianze che i giudici hanno fondato le motivazioni della decisione.