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Concorso dell’Agenzia delle Entrate, stop del Tribunale di Milano

La selezione per 622 assistenti dovrà riaprire ai cittadini Ue e agli stranieri con permesso regolare.

Il Tribunale di Milano ha imposto lo stop al concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 622 assistenti. La Sezione Lavoro ha ritenuto discriminatorio il bando pubblicato il 15 maggio 2026, che prevedeva come requisito esclusivo la cittadinanza italiana per partecipare alla selezione, rivolta in larga parte a persone con disabilità.

La decisione è stata firmata dal giudice Luigi Pazienza, che ha accolto i ricorsi presentati da Avvocati per niente, Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Lega per i diritti delle persone con disabilità e Cgil Lombardia. Secondo il tribunale, l’esclusione dei cittadini stranieri non poteva essere applicata in modo generalizzato alle mansioni previste dal concorso.

Riapertura delle candidature

In base al provvedimento, l’Agenzia delle Entrate dovrà consentire la presentazione delle domande ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari titolari di un regolare permesso di soggiorno. Per permettere la partecipazione alle persone inizialmente escluse, l’amministrazione dovrà fissare un nuovo termine di almeno 30 giorni.

La sentenza prevede anche una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La penalità scatterà a partire da un mese dopo la notifica della decisione. Il tribunale ha inoltre disposto la pubblicazione integrale della sentenza, composta da 13 pagine, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il requisito della cittadinanza

Al centro della controversia c’era l’applicazione di un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1994. La norma stabiliva che per l’accesso ad alcuni ministeri, tra cui quello delle Finanze, fosse necessaria la cittadinanza italiana, sulla base dell’idea che soltanto un cittadino italiano potesse garantire un’effettiva immedesimazione con gli interessi pubblici.

Il giudice del lavoro ha però definito particolarmente grave il profilo discriminatorio della disposizione applicata al concorso, anche considerando che la procedura era destinata in misura significativa a persone appartenenti alle categorie protette. La questione, secondo la pronuncia, deve essere valutata in relazione alle mansioni concretamente svolte e non soltanto all’amministrazione presso cui si viene assunti.

In una nota congiunta, le organizzazioni che hanno promosso i ricorsi hanno sottolineato che l’esclusione dei cittadini stranieri è legittima soltanto quando le funzioni assegnate comportano l’effettivo esercizio di poteri pubblici. Nel caso esaminato, la qualifica di assistente non comporterebbe invece l’esercizio di tali poteri.

La pronuncia milanese si inserisce nel percorso già tracciato dalla Corte di Cassazione in una vicenda analoga riguardante il Ministero dell’Interno. In quel caso, i giudici avevano escluso l’ammissibilità del requisito della sola cittadinanza italiana per ruoli operativi privi di funzioni sovrane.