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Rendicontazione, esoneri per imprese sotto le nuove soglie

La deroga riguarda i bilanci avviati dal 2026 al 2027 e prevede parametri alternativi per ricavi e organico.

Il Decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, in vigore dal 24 ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, introduce una deroga temporanea agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

La disposizione riguarda gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. In questo periodo, gli obblighi collegati alla normativa europea CSRD non si applicano alle imprese che rispettano almeno una delle condizioni dimensionali stabilite dal provvedimento.

Le soglie previste dal decreto

L’esonero opera per le società che, su base individuale oppure consolidata quando applicabile, registrano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di euro oppure hanno un numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio non superiore a 1.000.

I due parametri sono alternativi. Questo significa che è sufficiente rispettare una sola delle due soglie per non rientrare, negli esercizi interessati, nell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità. La deroga si applica quindi anche alle imprese che superano uno dei limiti, ma restano al di sotto dell’altro.

Al contrario, restano soggette agli obblighi le imprese che superano contemporaneamente entrambi i valori: 450 milioni di euro di ricavi netti e 1.000 dipendenti medi. Il criterio riguarda la dimensione dell’impresa e si applica secondo le modalità indicate dal decreto.

Gli effetti per gli esercizi 2026 e 2027

Per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, la deroga interessa le rendicontazioni relative agli esercizi 2026 e 2027. I documenti sarebbero quindi pubblicati, rispettivamente, nel 2027 e nel 2028, secondo le ordinarie tempistiche previste per la rendicontazione.

La modifica interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo n. 125/2024, con l’aggiunta del comma 3-bis. Resta invece ferma la disciplina prevista dall’articolo 5 dello stesso decreto per le imprese appartenenti a Paesi terzi.

La norma anticipa, per gli esercizi compresi nel periodo considerato, il restringimento della platea delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità previsto dal nuovo quadro normativo europeo. L’effetto concreto è dunque una temporanea esclusione dagli obblighi per le società che rispettano almeno uno dei due parametri fissati dal provvedimento.