È fissata al 28 ottobre la scadenza per presentare la richiesta del contributo destinato ai genitori separati o divorziati che non vivono più nella casa familiare e devono sostenere un canone di locazione. L’incentivo è rivolto a chi possiede una sentenza di separazione o divorzio e un contratto d’affitto intestato e regolarmente registrato.
La misura punta a sostenere il genitore estromesso dall’abitazione familiare, che può trovarsi a dover affrontare contemporaneamente le rate del mutuo contratto durante la convivenza, l’assegno di mantenimento per i figli, la quota delle spese straordinarie e i costi legati alla loro permanenza presso di sé. Secondo quanto evidenziato nel testo, l’assenza di una casa adeguata può rendere difficile rispettare i tempi di frequentazione stabiliti nei provvedimenti sull’affido.
La richiesta di proroga
L’avvocato Francesco Valentini chiede al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di riaprire i termini almeno fino al 15 dicembre. Tra le motivazioni indicate ci sono la scarsa pubblicità riservata all’iniziativa e le difficoltà che alcuni beneficiari possono incontrare nella compilazione della domanda online. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it.
Nel testo si sottolinea inoltre che patronati e associazioni di settore possono avere tempi di attesa lunghi per gli appuntamenti, perché impegnati nell’assistenza a numerosi cittadini. Viene richiamata anche una precedente indicazione della scadenza al 26 ottobre, riportata come ulteriore elemento a sostegno della proroga. Il finanziamento disponibile, secondo le informazioni fornite, consentirebbe di sostenere un numero limitato di beneficiari rispetto alla platea dei genitori separati.
Importo e requisiti
Il bonus prevede uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Ogni genitore può ottenere fino a 6.000 euro l’anno, destinati a coprire al massimo il 50% del canone di locazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Per accedere al contributo è necessario risiedere in un Comune italiano, non avere ottenuto l’assegnazione della casa familiare dopo la separazione o il divorzio e non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il richiedente non deve inoltre possedere immobili a uso abitativo nello stesso Comune dell’ex casa familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri, fatta eccezione per l’abitazione dell’ex coniuge.
Tra le altre condizioni figurano la regolarità negli obblighi di cura e mantenimento dei figli, la presenza di almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni e un reddito individuale, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 35.000 euro. Nella valutazione delle domande possono incidere il numero dei figli, eventuali disabilità, la disoccupazione involontaria e la residenza in un Comune ad alta tensione abitativa.
La richiesta di proroga si accompagna a una critica più ampia sull’applicazione delle norme sull’affido dei minori dopo la fine della convivenza. Nel testo si sostiene che il sostegno economico non sarebbe sufficiente ad affrontare le difficoltà abitative e familiari dei genitori non collocatari e si sollecita una revisione della disciplina, con particolare attenzione all’equilibrio tra le esigenze dei due nuclei familiari.