La Circolare n. 9/2026 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 21 ottobre, analizza gli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che presentano profili di interesse per l’Amministrazione finanziaria. Il documento, diffuso in versione definitiva, recepisce i contributi raccolti durante la consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusa il 24 luglio 2026.
Il documento si concentra sulle procedure per affrontare il sovraindebitamento e sull’esdebitazione, con riferimento alle disposizioni generali, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore, alla liquidazione controllata e alle modalità per ottenere la liberazione dai debiti residui.
Le procedure per consumatori e imprese
Le procedure di composizione della crisi sono rivolte ai debitori in condizioni di crisi o insolvenza che non possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale. Tra i soggetti interessati rientrano consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e gli altri debitori individuati dal Codice della crisi.
Per il consumatore sovraindebitato è possibile proporre, con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi, un piano che stabilisce tempi e modalità di pagamento. Il soddisfacimento dei creditori può essere anche parziale e differenziato. L’omologazione del piano non richiede il voto favorevole dei creditori, poiché la decisione spetta al tribunale, che valuta anche la durata del programma e la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
La disciplina consente inoltre ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi oppure quando la situazione debitoria ha un’origine comune. La gestione è coordinata, ma restano distinte le masse attive e passive dei singoli debitori.
Il concordato minore riguarda soprattutto professionisti, imprenditori minori e agricoli e altri soggetti ammessi dalla legge. La circolare richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore, anche se si tratta di un imprenditore individuale o di una proposta liquidatoria. Non è richiesta la transazione fiscale prevista dall’articolo 88, ma devono essere garantite le tutele sostanziali per i crediti tributari e previdenziali.
Esdebitazione e debiti fiscali
L’esdebitazione libera il debitore dai debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata, rendendo inesigibili i crediti residui nei suoi confronti. L’effetto può riguardare anche i debiti tributari, nel rispetto delle condizioni e delle esclusioni previste dal Codice. Restano invece salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Sono esclusi dal beneficio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti derivanti dal risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Per le sanzioni amministrative tributarie occorre distinguere tra quelle collegate al debito principale e quelle autonome.
Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione può intervenire con la chiusura della procedura oppure, prima, dopo tre anni dalla sua apertura, se ricorrono i requisiti di legge. Il beneficio è dichiarato dal tribunale con decreto motivato, su richiesta del debitore o su segnalazione del liquidatore. La circolare esamina anche gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate per ricostruire le posizioni debitorie e insinuare i crediti tributari nel passivo.
Una disciplina specifica riguarda il debitore incapiente: la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura, può ottenere l’esdebitazione una sola volta. La domanda deve essere presentata al giudice tramite l’OCC. Se entro tre anni dal decreto sopraggiungono risorse sufficienti a soddisfare i creditori, il debito resta esigibile nei limiti stabiliti dalla legge; non sono considerate utilità sopravvenute i finanziamenti ricevuti dal debitore.