Con l’ordinanza n. 26724 del 12 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il diritto al rimborso dell’IVA versata all’Erario dal cedente che, dopo aver esercitato la rivalsa, non sia riuscito a recuperare l’imposta dal cessionario. La Suprema Corte ha ritenuto possibile il rimborso anche quando il pagamento sia avvenuto nell’ambito di una definizione agevolata, purché siano rispettate precise condizioni.
La controversia riguardava una società che aveva chiesto la restituzione dell’IVA relativa al 2020, dopo un accertamento su cessioni di prodotti petroliferi fatturate senza applicazione dell’imposta. Le operazioni erano state effettuate sulla base di dichiarazioni d’intento poi risultate false, rilasciate dalle società cessionarie.
La contribuente aveva versato l’imposta accertata aderendo alla definizione agevolata prevista dall’articolo 2 del DL 119/2018. In seguito aveva esercitato la rivalsa nei confronti delle cessionarie, senza però riuscire a incassare le somme a causa della loro incapienza patrimoniale. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la definizione avesse consolidato il rapporto tributario e che la società potesse utilizzare la variazione prevista dall’articolo 26 del DPR 633/1972, ma non chiedere il rimborso all’Erario.
Tre rapporti distinti tra cedente, cessionario ed Erario
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui da un’operazione imponibile derivano tre rapporti giuridici autonomi: quello tra Amministrazione finanziaria e cedente per il versamento dell’imposta; quello tra cedente e cessionario per l’esercizio della rivalsa; e quello tra Amministrazione finanziaria e cessionario, con riferimento alla detrazione dell’IVA assolta in rivalsa.
La separazione tra questi rapporti impedisce al cedente di opporre al cessionario il pagamento effettuato all’Erario quando quest’ultimo chieda la restituzione di un’imposta indebitamente addebitata. Allo stesso modo, il cessionario non può giustificare una detrazione non spettante sostenendo di aver pagato l’imposta al cedente. Secondo la Corte, inoltre, chi ha versato un’IVA superiore al dovuto può chiederne la restituzione all’Amministrazione finanziaria, anche se ha tentato di recuperarla mediante rivalsa, quando sia escluso il rischio di perdite fiscali.
Le condizioni per ottenere la restituzione
La Suprema Corte ha chiarito che la definizione agevolata non esclude il rimborso. L’agevolazione prevista dal DL 119/2018 riguarda infatti sanzioni e accessori, mentre l’imposta viene versata integralmente. La richiesta può essere riconosciuta se il cedente ha definitivamente pagato l’IVA accertata, è estraneo alla frode legata alle false dichiarazioni d’intento e ha adottato tutte le ragionevoli misure per recuperare l’importo dai cessionari, comprese le azioni giudiziali.
Deve inoltre essere scongiurato il rischio di una perdita di gettito per l’Erario. La Corte ha precisato che l’obbligo di pagamento previsto dall’articolo 7, comma 3, del Dlgs 471/1997 per il cessionario che abbia rilasciato dichiarazioni d’intento prive dei presupposti non trasferisce a quest’ultimo la soggettività passiva dell’IVA.
La pronuncia ha escluso anche l’applicazione della variazione in diminuzione quando il cedente abbia già incassato il corrispettivo dell’operazione, ma non riesca a recuperare soltanto l’IVA successivamente addebitata in rivalsa. Questa procedura è infatti collegata al mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo e non al mancato recupero della sola imposta. Nel caso esaminato, le note di variazione erano state emesse dopo l’esito negativo delle azioni esecutive, ma non erano state utilizzate nelle liquidazioni o nella dichiarazione IVA.
La Cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarato assorbiti il terzo e il quinto e rigettato il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare i fatti, il rispetto del termine di decadenza per la domanda e l’eventuale rischio di perdita di gettito. La decisione stabilisce così che l’IVA versata non deve restare a carico del cedente estraneo alla frode quando il recupero dal cessionario sia risultato impossibile e ricorrano le condizioni fissate dalla Corte.