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TSO: difensore obbligatorio per convalida e proroga

La pronuncia n. 157/2026 prevede l’assegnazione d’ufficio quando l’interessato non effettua una scelta.

La Corte costituzionale ha riconosciuto una nuova garanzia per le persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, stabilendo che il procedimento di convalida e l’eventuale proroga del TSO debbano svolgersi con l’assistenza di un difensore. La decisione è contenuta nella sentenza n. 157/2026 e riguarda le procedure relative ai trattamenti disposti in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.

Il trattamento sanitario obbligatorio è una misura eccezionale che consente di sottoporre una persona a cure anche in assenza del suo consenso. In ambito psichiatrico può essere disposto quando ricorrono contemporaneamente alterazioni psichiche tali da richiedere interventi terapeutici urgenti, il rifiuto del trattamento e l’assenza di condizioni o modalità extraospedaliere idonee a garantire le cure necessarie.

Il procedimento previsto dalla legge

Il provvedimento viene adottato dal sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, sulla base di una proposta medica convalidata da un secondo medico. Quando il trattamento comporta il ricovero in ospedale, è inoltre necessaria la convalida del giudice tutelare. Proprio in questa fase si concentra la pronuncia della Consulta, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge n. 833/1978 nella parte in cui non prevede le garanzie della difesa tecnica.

La presenza del legale diventa quindi necessaria sia per la convalida iniziale sia per l’eventuale proroga del trattamento. Se la persona interessata non nomina un professionista di fiducia, dovrà essergliene assegnato uno d’ufficio. L’obiettivo è rendere effettivo il diritto di essere informata, ascoltata e assistita in una procedura che può incidere sulla libertà personale e sulla capacità di autodeterminazione.

Il precedente della Corte costituzionale

La nuova sentenza si inserisce in un percorso già avviato dalla Corte con la decisione n. 76/2025. In quell’occasione erano state riconosciute ulteriori garanzie per la persona sottoposta a TSO, tra cui la comunicazione dell’ordinanza sindacale, l’audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del decreto di convalida all’interessato o al suo legale rappresentante, quando esistente.

Con la sentenza n. 157/2026, il giudice delle leggi compie un ulteriore passaggio, collegando alla procedura la difesa tecnica obbligatoria. La misura sanitaria, pur potendo essere adottata in situazioni di urgenza e fragilità, non può dunque svolgersi senza un’assistenza professionale in grado di rappresentare la posizione dell’interessato. La decisione rafforza così le tutele applicabili durante un procedimento imposto contro la volontà della persona.