Internazionale

JetBlue ottiene 22 slot di Spirit

L’autorità statunitense approva il trasferimento dopo una gara da 58,5 milioni di dollari

La Federal Aviation Administration statunitense ha autorizzato il trasferimento a JetBlue dei 22 slot precedentemente assegnati a Spirit Airlines presso l’aeroporto LaGuardia di New York. Il passaggio arriva al termine della procedura di vendita avviata dopo la cessazione delle attività passeggeri di Spirit.

Il trasferimento dopo la procedura fallimentare

JetBlue si era aggiudicata a luglio l’asta per i diritti operativi della compagnia aerea, con un’offerta pari a 58,5 milioni di dollari. L’autorizzazione della Faa costituisce ora il via libera al trasferimento, previsto nell’ambito della procedura di liquidazione di Spirit.

Per consentire l’operazione, l’autorità federale ha concesso una deroga a un’ordinanza pubblicata originariamente nel dicembre 2006, che vietava il trasferimento degli slot presso lo scalo. La deroga è accompagnata da una specifica limitazione: JetBlue non potrà cedere in locazione né scambiare i 22 slot con altre compagnie aeree fino all’aprile 2028.

Nel provvedimento pubblicato sul Federal Register, la Faa ricostruisce le circostanze che hanno portato alla decisione. Spirit ha interrotto tutti i voli passeggeri il 2 maggio 2026 e ha avviato la procedura di liquidazione. L’autorità ha quindi consentito alla compagnia di mantenere temporaneamente gli slot e di procedere alla vendita attraverso la procedura fallimentare, subordinando l’operazione a un’ulteriore revisione e approvazione.

Deroga sull’utilizzo dei diritti

La Faa ha inoltre concesso a JetBlue una seconda deroga, valida fino all’aprile 2027. La misura riguarda l’obbligo, previsto per i vettori che detengono slot a LaGuardia, di utilizzare ciascun diritto almeno l’80% delle volte per evitarne la perdita.

La deroga consentirà alla compagnia di avviare servizi verso nuovi mercati e di rafforzare quelli già esistenti senza essere immediatamente soggetta al vincolo di utilizzo. Restano invece in vigore le restrizioni sulla cessione o sullo scambio dei diritti fino alla scadenza fissata dall’autorità federale.