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Pensione INPS in Cina, l’imposta resta dovuta in Italia

L’Agenzia chiarisce il criterio decisivo: conta il sistema previdenziale pubblico, anche dopo contributi da lavoro privato.

La pensione erogata dall’INPS a una persona residente in Cina resta imponibile in Italia, anche se il trattamento è maturato esclusivamente attraverso un’attività lavorativa nel settore privato. È la conclusione contenuta nella Risposta n. 179/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce come debba essere applicata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Popolare Cinese.

Il caso riguarda un contribuente residente in Cina, beneficiario di una pensione INPS. L’interessato ha precisato di non aver mai lavorato per la pubblica amministrazione né di aver svolto funzioni pubbliche. Per questo motivo chiedeva che il trattamento fosse tassato esclusivamente nello Stato di residenza e considerato non imponibile in Italia.

La regola generale e le eccezioni

A sostegno della richiesta, il contribuente richiamava l’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Cina, firmata il 23 marzo 2019 e ratificata con la legge 18 novembre 2024, n. 182. La disposizione stabilisce in via generale che le pensioni legate a un impiego cessato sono tassate nello Stato di residenza del beneficiario.

L’Agenzia ha però ricordato che la stessa disciplina prevede alcune deroghe. Una riguarda le pensioni corrisposte dallo Stato o dagli enti locali per servizi prestati nel pubblico impiego: una previsione che non si applica al caso esaminato, poiché l’interessato ha escluso di aver avuto rapporti con la pubblica amministrazione.

La seconda eccezione, ritenuta decisiva, è contenuta nell’articolo 18, paragrafo 2, e riguarda le pensioni e i pagamenti analoghi erogati nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico. In questa ipotesi, la potestà impositiva spetta allo Stato della fonte, cioè al Paese dal quale proviene il trattamento.

Perché l’INPS determina la tassazione in Italia

Secondo l’Agenzia, la Convenzione non definisce in modo specifico l’espressione sistema previdenziale pubblico. Per interpretarla, il documento richiama la relazione della 3ª Commissione permanente del Senato sul disegno di legge di ratifica. La nozione comprende le pensioni previste dalla legislazione sulla previdenza sociale e finanziate da contributi obbligatori per legge, oltre alle prestazioni garantite dallo Stato per finalità di solidarietà generale, come le pensioni di invalidità.

Il riferimento alla previdenza sociale include, secondo la circolare 21 luglio 2003, n. 41/E, le somme collegate a versamenti obbligatori effettuati in relazione a un rapporto di lavoro cessato. Restano escluse soltanto le prestazioni fondate su contribuzione volontaria.

Nel quadro della normativa italiana, inoltre, i non residenti sono tassati sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Tra questi rientrano le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Poiché l’INPS è un ente residente, il trattamento è considerato prodotto in Italia.

La conclusione dell’Agenzia è quindi che la pensione in esame rientra tra quelle erogate da un sistema previdenziale pubblico. Di conseguenza, in base all’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione, la tassazione spetta in via esclusiva all’Italia. A risultare determinante è la natura pubblica del sistema che eroga la prestazione, mentre l’origine privata dei contributi versati durante la carriera lavorativa non modifica l’esito.