San benedetto del tronto (AP)

Rsa, il Tribunale di Ascoli ordina il rimborso della retta

La familiare aveva versato 18.726,70 euro per l’ospitalità dell’anziano, deceduto nell’ottobre 2024.

Il Tribunale di Ascoli ha stabilito che una famiglia dovrà ricevere la restituzione di 18.726,70 euro versati per il ricovero di un anziano in una residenza sanitaria assistenziale. La decisione è stata pronunciata dal giudice Roberto Ricci al termine di una causa relativa all’assistenza prestata a un paziente affetto da una grave forma di decadimento cognitivo e da numerose patologie.

Il ricovero era iniziato nell’aprile 2023 in una Rsa di San Benedetto e si era protratto fino al decesso dell’ospite, avvenuto nell’ottobre 2024. La familiare, assistita dall’avvocato Giovanni Franchi, aveva chiesto di accertare che le somme pagate a titolo di retta non fossero dovute, sostenendo che le condizioni cliniche dell’anziano imponessero un’assistenza integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni del paziente

Dalla documentazione esaminata nel corso del procedimento è emerso un quadro sanitario particolarmente complesso. L’anziano era affetto, tra l’altro, da demenza senile e decadimento cognitivo severo, diabete, esiti di ischemia cerebrale, cardiopatia ischemica con bypass, ipertensione, anemia e neoplasia. A queste patologie si aggiungeva una marcata riduzione della capacità di deambulazione.

Il giudice ha richiamato la normativa sui livelli essenziali di assistenza e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, compresa la sentenza 26.943 del 2024. Secondo l’orientamento citato, quando l’assistenza personale è strettamente connessa alle prestazioni sanitarie e ne rappresenta una componente essenziale, non è possibile separare i due aspetti per trasferire il relativo costo sul paziente.

La decisione del giudice

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le attività svolte non fossero riconducibili soltanto a prestazioni socio-assistenziali. Si trattava invece di interventi ad elevata integrazione sanitaria, comprendenti anche attività infermieristiche e mediche. La componente sanitaria è stata considerata prevalente, mentre l’assistenza continuativa è stata ritenuta necessaria per la stessa sopravvivenza del paziente.

Alla luce di queste valutazioni, il giudice ha dichiarato nullo il contratto relativo al ricovero per difetto di causa. Da qui il riconoscimento del diritto della familiare a ottenere la restituzione dell’intera somma versata per la retta della struttura.