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Cassazione: il preposto non esclude la colpa del datore

La sentenza conferma gli obblighi di segnalazione, vigilanza e cooperazione tra aziende dopo la morte di un autista

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 20150/2026, depositata il 3 giugno 2026, ha confermato le condanne per un infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di carico in uno stabilimento di smaltimento dei rifiuti. La decisione chiarisce il ruolo del datore di lavoro, del committente e del subappaltatore nella prevenzione dei rischi presenti in un ambiente condiviso.

La vittima era un autista di un’impresa di trasporti. Mentre si trovava a piedi nel piazzale dello stabilimento, durante le attività di carico del proprio mezzo, è stata investita e schiacciata da un pesante involucro di rifiuti plastici caduto da un muletto. Il mezzo era condotto da un lavoratore interinale impiegato da una ditta subappaltatrice.

Dopo l’incidente, secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito, la scena era stata alterata su disposizione dell’amministratore della società titolare dello stabilimento: il muletto era stato fatto sparire, l’area lavata e alcuni materiali spostati. Tribunale e Corte d’Appello avevano ricostruito la dinamica anche sulla base delle testimonianze relative a una confessione resa dal conducente del mezzo, ritenuta compatibile con le tracce ematiche e con le lesioni riscontrate.

Le violazioni contestate

Le responsabilità erano state individuate nell’assenza di segnaletica per la viabilità interna, nella mancata vigilanza su prassi operative pericolose e nel difetto di coordinamento tra le imprese presenti nello stesso sito. Gli imputati e i responsabili civili avevano contestato, tra l’altro, il rigetto della richiesta di perizia tecnica e l’attendibilità delle prove testimoniali.

La Cassazione ha respinto i ricorsi, ritenendo legittima la scelta dei giudici di merito di non disporre una nuova perizia. La rinnovazione dell’istruttoria e l’accertamento tecnico, hanno ricordato i giudici, sono strumenti eccezionali e possono essere ritenuti superflui quando gli elementi già acquisiti consentono di ricostruire i fatti oltre ogni ragionevole dubbio.

Sul piano della prevenzione, la Corte ha richiamato gli obblighi previsti dagli articoli 63, 64 e 26 del decreto legislativo 81 del 2008. Il datore di lavoro titolare dello stabilimento risponde, in particolare, per la mancata delimitazione dei percorsi destinati ai mezzi e alle persone nelle aree di carico, scarico e stoccaggio. Le immagini satellitari prodotte dalla difesa mostravano soltanto tracciati parziali, riferiti ai parcheggi e non ai percorsi pedonali.

DUVRI e vigilanza effettiva

Un ulteriore profilo ha riguardato il DUVRI, il documento di valutazione dei rischi da interferenza. Sebbene il documento esistesse, non considerava il rischio derivante dall’interazione tra i mezzi in movimento e gli autisti esterni, costretti a scendere dal camion per completare le operazioni di chiusura. Per la Corte, il committente avrebbe dovuto predisporre una valutazione più completa delle interferenze concretamente prevedibili.

Gli obblighi di cooperazione e informazione, inoltre, non gravano esclusivamente sul committente. Anche il subappaltatore deve collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione, pur non essendo il soggetto tenuto alla redazione del DUVRI. La presenza di un preposto o di un RSPP non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro quando una prassi rischiosa si consolida senza essere contrastata.

Nel caso esaminato, la condotta pericolosa, consistente nel trasporto di due balle sovrapposte con modalità di guida imprudenti, era stata osservata da più testimoni anche nei giorni precedenti. La nomina formale di una figura di controllo, quindi, non dimostrava l’effettivo esercizio della vigilanza.

La Corte ha infine escluso che l’imprudenza della vittima o del conducente del muletto potesse interrompere il nesso causale. Si trattava di comportamenti riconducibili proprio al rischio che le regole violate miravano a prevenire. Solo una condotta del tutto eccentrica o estranea all’area di rischio governata dal datore di lavoro avrebbe potuto spezzare il collegamento causale, circostanza che in questo caso non è stata ravvisata.