Gli eredi non possono ricevere un avviso di accertamento IMU per l’intero debito del contribuente deceduto, con la promessa che la ripartizione sarà effettuata soltanto nella fase della riscossione. La responsabilità individuale deve essere indicata già nell’atto impositivo, in proporzione alla quota ereditaria. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza 4 maggio 2026, n. 2686, respingendo l’appello di Roma Capitale.
La controversia riguardava un avviso relativo all’IMU 2018, notificato a un contribuente nella sua qualità di erede della madre. Il destinatario aveva contestato la quantificazione dell’imposta, rilevando che la contribuente deceduta non possedeva l’intero immobile, come indicato nell’accertamento, ma una quota pari a 12/18, cioè due terzi. Inoltre, il ricorrente non era l’unico erede e possedeva anche una distinta quota dell’immobile a titolo personale.
I giudici di primo grado avevano quindi ordinato al Comune di emettere un nuovo avviso, ricalcolando l’imposta sulla base della percentuale effettivamente posseduta dalla defunta, la parte imputabile al ricorrente in base alla successione e i relativi interessi. L’eventuale imposta dovuta per la quota posseduta direttamente dall’erede avrebbe dovuto essere oggetto di un distinto accertamento intestato al contribuente in proprio.
La responsabilità è proporzionale alla quota
Roma Capitale aveva sostenuto la legittimità della richiesta dell’intero importo a ciascun coerede. Secondo l’ente, non ci sarebbe stato un pregiudizio concreto, perché nella fase esecutiva il Comune avrebbe domandato a ogni erede soltanto la somma corrispondente alla propria quota. La Corte non ha condiviso questa impostazione.
La sentenza richiama gli articoli 752 e 1295 del Codice civile, secondo cui i debiti ereditari si dividono tra i successori in proporzione alle rispettive quote. Una responsabilità solidale è prevista dall’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 per alcune obbligazioni relative alle imposte sui redditi, ma questa norma non costituisce una regola generale applicabile a tutti i tributi. Per l’IMU, infatti, non esiste una disposizione speciale che renda solidalmente responsabili gli eredi.
La Corte ha inoltre richiamato l’ordinanza della Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025, secondo cui la solidarietà prevista per le imposte sui redditi ha carattere speciale e non può essere estesa per analogia ai tributi locali. Di conseguenza, l’avviso deve indicare fin dall’origine la quota di debito posta a carico del singolo erede. Il destinatario deve poter comprendere l’obbligazione richiesta, il titolo della pretesa, la quota considerata e l’importo effettivamente dovuto.
Atti chiari e sanzioni non trasmissibili
La decisione si fonda anche sul principio di chiarezza degli atti tributari previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente. Un atto che attribuisce formalmente a un coerede l’intero debito, salvo una successiva autolimitazione del Comune, non consente di individuare con certezza l’estensione dell’obbligazione. Né cambia la situazione la possibilità, per chi abbia pagato più della propria parte, di rivalersi sugli altri coeredi: il diritto di regresso non autorizza l’ente a chiedere l’intero importo.
Prima di notificare gli avvisi, il Comune deve quindi individuare gli eredi che hanno accettato l’eredità, verificare la quota immobiliare appartenuta al defunto e le quote spettanti ai singoli successori, quindi calcolare separatamente la somma dovuta da ciascuno. Va distinta anche l’imposta maturata dal defunto da quella eventualmente dovuta dall’erede per una quota posseduta personalmente.
La ripartizione proporzionale riguarda l’imposta e gli interessi. Le sanzioni seguono una disciplina diversa: l’articolo 8 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che l’obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi. Negli avvisi emessi dopo il decesso devono quindi essere eliminate le sanzioni relative alle violazioni commesse dal contribuente morto, mentre restano possibili quelle riferite a violazioni direttamente imputabili agli eredi dopo l’apertura della successione. La Corte ha così confermato l’obbligo di emettere un nuovo avviso con il corretto calcolo dell’imposta.