Roma (RM)

Prevenzione incendi e ondate di calore, l’ordinanza

Provvedimento in vigore fino al 30 ottobre 2026. I divieti

Prevenzione incendi e ondate di calore, l’ordinanza

Crescono le temperature e Roma Capitale adotta misure straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi e delle ondate di calore. A fine maggio il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ORDINANZA n. 74, predisposta dalla Protezione Civile, in vigore dal 1° giugno ed esecutiva fino al 30 ottobre 2026. Il provvedimento, come lo scorso anno, unifica le strategie di prevenzione rischio incendi e mitigazione effetti delle ondate di calore.

Sono indicati i divieti di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria; accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati; usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci; compiere altre operazioni che possono creare pericolo di incendio.

Sono dettagliate anche tutte le prescrizioni per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti.

PREVENZIONE INCENDI

Tutti i proprietari/gestori di aree verdi devono effettuare una gestione attiva e preventiva del territorio (pulizia, manutenzione, fasce antincendio e controlli) per ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi.

Nello specifico: Pulizia e manutenzione; Pulizia costante delle aree e prevenzione dell’abbandono rifiuti; Manutenzione periodica della vegetazione; Altezza erba/spontanee entro i 50 cm

Fasce protettive (antincendio)

Realizzazione di una fascia perimetrale entro i 10 m, sgombra da vegetazione

Nei terreni superiori a 5000 mq, creare fasce/percorsi interni entro i 10 m.

Obiettivo: limitare propagazione incendi e facilitare accesso ai soccorsi.

Campi agricoli

Dopo mietitura o sfalcio: obbligo di fascia interna pulita ≥ 10 m

Aree protette

Gli Enti gestori (parchi, riserve): possono imporre regole più restrittive o adattate.

Obblighi specifici (rafforzati)

a) Rive di fiumi e canali

Proprietari frontisti devono rimuovere vegetazione e rifiuti e garantire manutenzione continua.

b) Strutture ricettive (hotel, campeggi, ecc.)

Devono mantenere fasce di protezione, avere piani di evacuazione e aree di raccolta, dotarsi di sistemi antincendio.

c) Edifici vicino a vegetazione

Obbligo di creare fascia di sicurezza, rimuovere materiali infiammabili (tende, teli, ecc.) e mantenere distanza tra alberi e fabbricati.

d) Infrastrutture (strade, ferrovie, reti)

Enti gestori devono pulire banchine, cunette, scarpate.

Proprietari vicini alle ferrovie: rispettare distanze di sicurezza.

e) Impianti elettrici

Pulizia della vegetazione per almeno 20 m intorno.

f) Aree protette – vigilanza

Obbligo di aumentare controlli e presenza guardiaparco

ONDATE DI CALORE

L’ordinanza affronta anche il tema delle ondate di calore, prevedendo l’attivazione di misure straordinarie nei giorni classificati dal Ministero della Salute come “Livello 3 – Ondata di calore”.

In quelle giornate potranno essere disponibili le strutture di Roma Capitale dotate di sistemi di raffrescamento, come biblioteche, centri anziani, aule studio, spazi culturali, dei quali sarà resa disponibile una mappatura.

Nella fascia critica che va dalle 12:30 alle 16:00, è inoltre obbligo per datori di lavoro (PA e servizi pubblici) di prevedere pause in zone ombreggiate o raffrescate, usare ventilazione o nebulizzazione se necessario.

Restano possibili misure più restrittive secondo la valutazione del rischio.