Corte d’Appello: contratto via Whatsapp non prova assunzione

Riformata la sentenza del tribunale di Lucca su un caso di lavoro non regolarizzato.

La Corte d’Appello di Firenze, sezione lavoro, ha riformato una complessa vertenza di lavoro che ha visto contrapposti un cuoco e la titolare di un ristorante lucchese, modificando in più punti la decisione emessa nel 2024 dal tribunale di Lucca.

La controversia è nata da un rapporto di lavoro non regolarizzato di un cuoco, impiegato nel locale in due distinti periodi, tra il dicembre 2022 e il febbraio 2023, per un totale di 43 giorni. Dopo gli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro e la successiva causa giudiziaria, il tribunale di primo grado aveva qualificato il rapporto come a tempo indeterminato ab origine, ordinando la reintegra del dipendente e condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria di tre mensilità ex articolo 28 del decreto legislativo 81/2015, respingendo però le richieste di differenze retributive avanzate dal lavoratore.

Decisione della Corte d’Appello

I giudici fiorentini, presieduti da Flavio Baraschi e con le consigliere Elisabetta Tarquini e Stefania Carlucci a latere, hanno accolto le ragioni del ricorso principale presentato dalla titolare del ristorante. Hanno stabilito che non vi fosse un contratto a termine da convertire né un licenziamento illegittimo: mancando l’atto scritto iniziale (l’accordo era stato concluso via Whatsapp), il rapporto deve considerarsi nato direttamente a tempo indeterminato, ma si è successivamente risolto per mutuo consenso dopo l’allontanamento volontario del dipendente.

La revoca delle due statuizioni ha comportato l’annullamento sia dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro sia dell’indennità risarcitoria, applicata impropriamente in primo grado per un vizio di ultrapetizione.

Riconoscimento del superminimo

Tuttavia, la Corte ha accolto anche l’appello incidentale promosso dal lavoratore, riconoscendo la validità del superminimo, ovvero il patto individuale per una retribuzione mensile netta di 2.000 euro, superiore ai minimi del contratto collettivo turismo e pubblici esercizi. I giudici d’appello hanno disposto una consulenza tecnica contabile e, al termine delle verifiche, hanno condannato la titolare dell’attività a corrispondere al cuoco la somma complessiva di 2.919,66 euro a titolo di differenze retributive, ferie, permessi non goduti e Tfr.

Le spese legali del doppio grado di giudizio sono state compensate per metà, con la restante quota a carico della parte datoriale.