La riscossione degli enti locali viene incorporata nella fase dell’accertamento. La disciplina, prevista dall’articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 160 del 2019 e modificata dal decreto legislativo 147 del 2026, si applicherà ai periodi d’imposta interessati dal 1° gennaio 2027. L’obiettivo è concentrare in un unico documento sia la contestazione della violazione sia l’intimazione al pagamento, compresa quella necessaria per avviare la riscossione coattiva.
La procedura riguarda gli avvisi relativi ai tributi locali, gli atti destinati al recupero delle entrate patrimoniali e i provvedimenti collegati all’irrogazione delle sanzioni. Le stesse regole valgono anche quando gli atti sono emessi dai soggetti ai quali il Comune o l’ente interessato ha affidato le attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
Termini, contenuto e impugnazione
Per le entrate patrimoniali il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica. Per gli avvisi relativi ai tributi, invece, l’intimazione deve indicare il termine per presentare ricorso. L’avviso deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, gli uffici competenti, il responsabile del procedimento, le modalità di autotutela e quelle per proporre ricorso.
Nel documento deve essere precisato che l’atto costituisce titolo esecutivo e può quindi attivare le procedure cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento. Gli avvisi di rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. In caso di riscossione coattiva, il titolo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.
In caso di ricorso, per le entrate locali devono essere versati integralmente i tributi e gli interessi. La riscossione delle sanzioni, invece, segue le regole della riscossione frazionata e viene effettuata dopo la decisione sfavorevole della Corte di giustizia tributaria di primo grado. L’atto privo dell’intimazione al pagamento resta valido come provvedimento impositivo, ma non può costituire il presupposto immediato della riscossione.
Dalla presa in carico all’esecuzione forzata
L’avviso diventa esecutivo una volta trascorso il termine per impugnarlo. Dopo il mancato pagamento, le somme vengono affidate al soggetto legittimato alla riscossione entro i 30 giorni successivi. Non è necessario notificare prima una cartella di pagamento o un’ingiunzione fiscale. L’esecuzione forzata resta sospesa per 180 giorni dalla presa in carico, periodo ridotto a 120 giorni quando procede lo stesso soggetto che ha notificato l’avviso.
Se è trascorso un anno dalla notifica senza che l’espropriazione sia iniziata, prima di procedere deve essere notificato un ulteriore avviso con l’intimazione a pagare entro cinque giorni. La soglia minima per l’efficacia esecutiva è fissata in 10 euro; il debito resta comunque dovuto e può essere recuperato insieme ad altri importi quando viene superato il limite.
La normativa prevede inoltre cautele per gli importi più elevati e per i debiti contenuti. Per somme superiori a 10.000 euro deve essere inviato un sollecito prima delle azioni esecutive o cautelari. Se il debito non supera 1.000 euro, tali azioni non possono essere avviate prima di 60 giorni dall’invio della comunicazione con il dettaglio della pretesa.
Il pagamento può essere rateizzato quando il debitore si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le regole stabilite dall’ente o, in assenza di una disciplina specifica, secondo lo schema previsto. Si va da un massimo di quattro rate per importi tra 100,01 e 500 euro fino a 72 rate mensili per debiti superiori a 20.000 euro. Il mancato pagamento, dopo un sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi comporta la decadenza dal beneficio e rende immediatamente esigibile l’intero importo residuo.