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Tributi locali, come cambia la transazione nelle crisi aziendali

Il nuovo quadro amplia i creditori coinvolti e separa le verifiche richieste nella composizione negoziata.

Il D.Lgs. 147/2026 amplia la transazione fiscale ai tributi regionali e locali. La modifica consente alle imprese in crisi di includere nella proposta anche i debiti verso regioni, comuni, province e città metropolitane, superando una delle principali lacune del precedente impianto normativo. Le nuove regole si affiancano alle indicazioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, che chiarisce diversi aspetti operativi della composizione negoziata.

La transazione fiscale permette al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, sulla base di una valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Dopo l’ampliamento introdotto dal correttivo-ter del 2024, l’istituto può essere utilizzato anche nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del nuovo decreto, il perimetro comprende anche i tributi locali.

Applicazione delle nuove regole

L’estensione riguarda, tra gli altri, debiti comunali come IMU, TARI e imposta di soggiorno, oltre alle tasse automobilistiche e agli altri tributi regionali propri. Per molte imprese, in particolare nei settori immobiliare, commerciale e dei servizi, si tratta di una componente rilevante dell’esposizione complessiva. Il decreto non prevede una disciplina transitoria analoga a quella contenuta nel D.Lgs. 136/2024: le disposizioni possono quindi applicarsi anche alle procedure pendenti, salvo i casi in cui sia già intervenuta l’omologazione o siano scaduti i termini per modificare la proposta.

Nel concordato preventivo, la modifica del piano può essere presentata entro i 20 giorni dalla data iniziale delle operazioni di voto. Nella composizione negoziata, invece, la proposta agli enti locali deve arrivare con un congruo anticipo rispetto alla conclusione del percorso. Le indicazioni dell’Agenzia considerano potenzialmente tardive le istanze depositate nei 90 giorni precedenti la chiusura della procedura. Nel concordato con liquidazione giudiziale, le nuove norme operano nelle procedure già aperte, purché non sia ancora intervenuta l’omologazione.

La transazione può inoltre consentire il cram down, cioè l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico, negli accordi di ristrutturazione, nel piano soggetto a omologazione, nel concordato preventivo e nel concordato nella liquidazione giudiziale. Nella composizione negoziata, invece, il meccanismo non è previsto.

Professionisti e gestione del rischio

La Circolare 5/E chiarisce che, nella composizione negoziata, devono essere predisposte due attestazioni distinte. Un professionista indipendente deve valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; un revisore legale deve invece verificare completezza e attendibilità dei dati aziendali. Anche quando una stessa persona possieda entrambi i requisiti, gli incarichi non possono essere cumulati. L’esperto della composizione negoziata resta estraneo alle funzioni attestative e mantiene il ruolo di facilitatore delle trattative.

Particolare attenzione va riservata alle tempistiche. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il termine ordinario di 90 giorni per la risposta dell’Amministrazione può essere prorogato o può ripartire integralmente in caso di proposta riformulata. Un provvedimento del Tribunale di Roma del 7 marzo 2026 ha inoltre ritenuto possibile l’adesione dell’Agenzia delle Entrate oltre il termine massimo di 360 giorni della composizione negoziata, purché prima del deposito della relazione conclusiva dell’esperto.

La presentazione della proposta non sospende le rateizzazioni fiscali già in corso. Fino all’eventuale accoglimento formale, il debitore deve quindi continuare a rispettare i piani di dilazione, se le condizioni finanziarie lo consentono. L’interruzione dei pagamenti può determinare la decadenza dalla rateizzazione, rendendo immediatamente esigibile il debito residuo e riattivando le procedure di riscossione.

Per i professionisti diventa essenziale ricostruire in modo completo il debito, compresi i tributi territoriali, verificare la situazione nel Cassetto Fiscale e nella casella PEC e coordinare la proposta con il piano complessivo di risanamento. La convenienza non può essere valutata soltanto sulla quota destinata al creditore pubblico: occorre preservare le risorse necessarie alla continuità aziendale, agli investimenti e alla sostenibilità dei pagamenti futuri.