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TARI, cambiano termini e sanzioni per la dichiarazione

Entrano in vigore 90 giorni per gli adempimenti; dal 2027 previste nuove penalità per omissioni e dati inesatti.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto il Decreto Legislativo n. 147/2026, recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Tra le misure contenute nel provvedimento, l’articolo 28 interviene sulla tariffa sui rifiuti e introduce alcune novità relative alla TARI, dalla presentazione della dichiarazione al sistema sanzionatorio.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni

La principale modifica riguarda il termine per la comunicazione. I soggetti passivi dovranno trasmettere la dichiarazione TARI al Comune oppure al gestore del servizio rifiuti entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione di locali o aree soggetti al tributo.

Lo stesso termine si applica quando intervengono variazioni che possono determinare un diverso ammontare della tariffa. In questi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la modifica. Il documento conserva la propria efficacia anche per gli anni successivi, salvo il verificarsi di nuove circostanze rilevanti ai fini del tributo.

La riduzione dei termini viene indicata nel provvedimento in relazione alla delibera ARERA n. 15/2022. La comunicazione deve quindi essere aggiornata ogni volta che cambiano gli elementi che incidono sull’importo dovuto, rispettando la scadenza prevista.

Le regole per le utenze non domestiche

Il decreto interviene anche sulla componente della tariffa collegata alla quantità di rifiuti conferiti. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico possono essere escluse dal pagamento di questa componente, a condizione che dimostrino di avere avviato i rifiuti al riciclo o al recupero.

La prova deve essere fornita attraverso un’attestazione rilasciata dal soggetto che svolge l’attività di riciclo o recupero. Le medesime utenze sono inoltre tenute a scegliere se servirsi del gestore del servizio pubblico oppure ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

La scelta dovrà essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti nei casi di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ogni anno. L’opzione produrrà effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le nuove sanzioni dal 2027

Il decreto modifica anche le sanzioni per le violazioni dichiarative. Per l’omessa presentazione della dichiarazione TARI è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di dichiarazione infedele, la sanzione sarà invece pari al 40% del tributo non versato, anche in questo caso con un minimo di 50 euro. Le nuove disposizioni si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.

Per le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2026 restano applicabili le regole precedenti: l’omessa dichiarazione è punita con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Per la dichiarazione infedele, invece, la sanzione varia dal 50% al 100% del tributo non versato, sempre con una soglia minima di 50 euro.