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SSD, le Entrate chiariscono i limiti delle agevolazioni fiscali

La scelta tra divieto assoluto di lucro e distribuzione parziale incide su IRES, IVA e accesso alla legge 398.

Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle Società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2021. Al centro dell’intervento c’è il rapporto tra la riforma dello sport e le agevolazioni tributarie riconosciute agli enti sportivi.

Il nodo riguarda in particolare la cosiddetta lucratività attenuata, prevista dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 36/2021. Questa opzione consente alle SSD di destinare una quota inferiore al 50% degli utili o degli avanzi annuali, al netto delle perdite pregresse, all’aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi entro determinati limiti. È inoltre ammesso il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, con eventuali rivalutazioni nei limiti stabiliti dalla norma.

Il regime di decommercializzazione previsto dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 segue però una logica diversa. Per i corrispettivi specifici e le quote associative incassati da associati o tesserati, la non commercialità ai fini IRES e l’esclusione dal campo IVA richiedono il rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi. Le prestazioni devono essere rivolte ai soggetti ammessi dalla legge e svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Le due clausole non possono convivere

Secondo l’Agenzia, l’accesso all’agevolazione fiscale è subordinato anche all’inserimento nello statuto delle clausole indicate dall’articolo 148, comma 8, del TUIR. Tra queste figura il divieto assoluto di distribuire utili, riserve, fondi o capitale, direttamente o indirettamente, durante la vita dell’ente, salvo le diverse destinazioni imposte dalla legge.

Ne deriva che una SSD che scelga di inserire nello statuto le clausole sulla lucratività attenuata perde il regime di decommercializzazione previsto dal TUIR e dalla disciplina IVA. Le due opzioni, chiarisce l’Amministrazione finanziaria, sono alternative: la possibilità di distribuire parzialmente utili o rimborsare il capitale è incompatibile con il divieto fiscale assoluto. I corrispettivi versati dagli atleti tesserati diventano quindi ordinariamente ricavi commerciali soggetti a IRES e IVA.

Effetti sul regime forfettario

Sul piano operativo, la SSD che intende beneficiare della decommercializzazione deve mantenere nello statuto il divieto integrale di distribuzione e rimuovere ogni riferimento alla lucratività attenuata. Chi opta invece per quest’ultima deve applicare le relative clausole civilistiche e organizzare la gestione dei corrispettivi in regime di imponibilità ordinaria. In entrambi i casi resta possibile l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, mentre cambia il trattamento fiscale delle entrate.

La scelta può incidere anche sul regime forfettario previsto dalla legge n. 398/1991. Le SSD possono accedervi se nell’esercizio precedente non hanno superato 400.000 euro di proventi commerciali. Quando le quote per corsi e attività sportive diventano ricavi d’impresa, devono essere sommate a sponsorizzazioni, pubblicità e altri proventi commerciali. Il superamento della soglia durante l’anno comporta la decadenza dal regime a partire dal mese successivo e il passaggio alla contabilità ordinaria. Per questo la circolare richiama l’esigenza di un monitoraggio mensile del plafond.