Chi ha lavorato in più Paesi dell’Unione europea può maturare il diritto alla pensione attraverso la totalizzazione dei contributi. I versamenti restano presso gli enti previdenziali che li hanno riscossi, ma vengono considerati congiuntamente per verificare il raggiungimento dei requisiti. Ogni Stato liquida poi la propria quota in proporzione ai periodi assicurativi maturati, secondo il sistema del pro-rata.
Il nodo riguarda l’integrazione al trattamento minimo, cioè la somma che l’Italia può riconoscere sulle pensioni di importo ridotto quando il titolare rispetta le condizioni previste e non supera determinate soglie di reddito. La questione è capire se, nel calcolo, debba essere conteggiata anche una prestazione autonoma ricevuta da un altro Paese dell’Unione.
Il caso della pensione belga
La vicenda riguarda un pensionato che dal 2014 riceve una pensione belga, liquidata sulla base dei soli contributi versati in Belgio negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Si tratta quindi di una prestazione autonoma. Dal 2015 l’interessato percepisce anche una pensione italiana di vecchiaia, maturata utilizzando sia i contributi versati in Italia tra il 1983 e il 2001 sia quelli belgi: una prestazione in regime di pro-rata internazionale.
Il pensionato ha chiesto l’integrazione al minimo sulla pensione italiana. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo che la pensione belga dovesse essere considerata come reddito diverso ai fini della verifica delle soglie. Poiché l’importo estero non superava quei limiti, secondo i giudici l’integrazione risultava dovuta.
La disciplina italiana richiamata è l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge n. 153 del 1969. La norma riconosce i trattamenti minimi anche a chi ha ottenuto la pensione grazie al cumulo dei periodi contributivi previsto dagli accordi internazionali, purché possa far valere almeno dieci anni di contribuzione per lavoro svolto in Italia. L’articolo stabilisce inoltre che, per l’integrazione, si tenga conto delle pensioni pagate da enti esteri. Rileva anche l’articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, che esclude il beneficio oltre determinate soglie reddituali.
L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione sostenendo una diversa interpretazione, fondata sulle regole europee. Secondo l’Istituto, la pensione italiana e quella belga dovrebbero essere sommate e l’integrazione spetterebbe soltanto se il totale delle due prestazioni restasse al di sotto del trattamento minimo. La stessa regola, nella prospettiva dell’INPS, dovrebbe valere anche per una pensione estera autonoma.
Il rinvio alla Corte di giustizia
La Cassazione ha esaminato il Regolamento europeo n. 883 del 2004. L’articolo 52 distingue tra la prestazione autonoma, calcolata sui soli periodi nazionali, e quella pro-rata, determinata partendo da un importo teorico che considera tutti i periodi assicurativi maturati nei diversi Stati. L’articolo 58 prevede che il pensionato residente in uno Stato membro non riceva meno della prestazione minima garantita da quel Paese. L’eventuale differenza viene versata dall’ente competente come integrazione.
Il punto controverso è il significato della somma delle prestazioni prevista dalla norma europea. Per l’INPS comprende tutte le pensioni percepite, incluse quelle estere autonome. La tesi opposta è che il regolamento coordini i sistemi nazionali senza stabilire direttamente importi e condizioni dell’integrazione, lasciando alla legge italiana il compito di definire il trattamento della pensione straniera come reddito.
La Corte ha ricordato che il regolamento non istituisce un sistema previdenziale unico e che gli Stati restano competenti a disciplinare i propri regimi, nel rispetto della libera circolazione dei lavoratori. La giurisprudenza europea ha già ammesso che gli Stati possano considerare l’importo effettivo delle pensioni estere nel calcolo di una prestazione minima, ma i precedenti riguardavano fattispecie non coincidenti con quella esaminata.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 27395, depositata il 20 ottobre 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ha quindi sospeso il procedimento e disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ai giudici europei è stato chiesto se, per verificare il diritto all’integrazione prevista dalla legge italiana, la pensione estera autonoma debba essere sommata a quella italiana liquidata in pro-rata. Il giudizio resterà sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia.