Gli ordini e i collegi professionali non possono iscriversi al Terzo settore. La stessa preclusione riguarda le fondazioni e gli altri enti sottoposti alla loro direzione, al coordinamento o al controllo. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una nota sull’applicazione dell’articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite dagli ordini professionali.
Il punto di partenza è la natura giuridica di questi organismi. Ordini e collegi sono enti pubblici non economici e rientrano tra le amministrazioni pubbliche richiamate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. Per questa ragione, secondo il Ministero, l’esclusione prevista dal Codice del Terzo settore opera sia nei loro confronti sia verso gli enti da essi controllati, diretti o coordinati.
Il decreto del 2023 non cambia lo status degli ordini
La nota esamina anche l’articolo 12-ter del decreto legge 75/2023. La disposizione prevede che ordini, collegi professionali, organismi nazionali ed enti aventi natura associativa si adeguino, attraverso propri regolamenti e tenendo conto delle rispettive caratteristiche, ai principi del decreto legislativo 165/2001 e ai criteri generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Per gli enti in equilibrio economico-finanziario, la norma stabilisce inoltre che non si applichino ulteriori disposizioni rivolte alle amministrazioni pubbliche, salvo un’espressa previsione legislativa. Questo intervento, però, non modifica la qualificazione giuridica degli ordini. Secondo il Ministero, l’articolo 12-ter è finalizzato a escluderli dalle misure di contenimento della spesa pubblica, anche perché non gravano sulla finanza pubblica e sono alimentati dai contributi degli iscritti.
La disposizione, precisa la nota, non incide sulla loro riconducibilità alle amministrazioni pubbliche né sulla natura di enti pubblici non economici. Di conseguenza, resta in vigore la causa di esclusione prevista dall’articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore. L’effetto si estende alle fondazioni sottoposte al controllo o alla direzione degli ordini, che non possono quindi accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Associazioni professionali, decisivo lo statuto
Il Ministero distingue inoltre gli ordini dalle associazioni professionali. Nei primi, l’appartenenza è obbligatoria per esercitare la professione: l’iscrizione all’albo comporta l’adesione al relativo gruppo. Le loro funzioni sono inoltre collegate alla tutela di interessi pubblici, come il corretto esercizio dell’attività professionale e la tutela dell’affidamento dei cittadini. Le associazioni professionali, invece, si fondano su un’adesione volontaria.
Per individuare queste ultime, la nota richiama la legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi e l’elenco delle associazioni professionali tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco costituisce però soltanto un riferimento e non è esaustivo. La preclusione può riguardare anche un’organizzazione non iscritta, se dal suo statuto emerge l’intento di valorizzare le competenze degli associati come prestatori di servizi al pubblico.
Tra gli esempi indicati rientra un’associazione di artigiani che promuova le capacità lavorative dei propri aderenti e ne favorisca la conoscenza presso il pubblico per ottenere incarichi. Finalità di questo tipo, osserva il Ministero, si distinguono da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie degli enti del Terzo settore.
La valutazione deve comunque riguardare lo statuto nel suo complesso. Non è sufficiente isolare una singola clausola: gli uffici competenti devono svolgere un’analisi organica e sistemica delle disposizioni, verificando caso per caso l’eventuale natura dell’organizzazione come associazione professionale o di rappresentanza di categorie economiche. In sintesi, il decreto legge 75/2023 non ha aperto l’accesso al RUNTS: ordini e collegi restano esclusi, direttamente e attraverso gli enti sottoposti alla loro influenza.