Internazionale

Nuovi dati sul titolare effettivo: regole UE dal 2027

Previsti standard comuni per identità, catene societarie, trust e verifiche nei registri centrali degli Stati membri.

Dal 10 luglio 2027 entreranno in applicazione le nuove disposizioni europee sui formati da utilizzare per trasmettere ai registri centrali degli Stati membri le informazioni sui titolari effettivi. Le regole sono contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione, adottato il 16 ottobre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 ottobre.

Il provvedimento attua l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640, inserita nel nuovo quadro europeo antiriciclaggio. L’obiettivo è rendere più omogenee, complete e interoperabili le informazioni presenti nei registri nazionali, attraverso dati strutturati, criteri uniformi e controlli preliminari sulle comunicazioni.

Identità, partecipazioni e catene societarie

Per le persone fisiche indicate come titolari effettivi dovranno essere trasmessi nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, Paese di residenza, cittadinanza e dati del documento di identità, compresi tipo, numero e Paese di rilascio. La comunicazione dovrà inoltre precisare la natura e la portata dell’interesse beneficiario, indicando se la proprietà è diretta o indiretta.

Nel caso delle società, la percentuale di partecipazione dovrà poter essere espressa con due cifre decimali. Le informazioni dovranno anche descrivere le modalità con cui viene esercitato il controllo, come diritti di voto, poteri di nomina, diritti di veto, accordi fiduciari o rapporti familiari. Sarà indicata anche la data di inizio dell’interesse beneficiario.

Una parte rilevante delle nuove regole riguarda le strutture proprietarie complesse, nelle quali il controllo finale passa attraverso più società o istituti giuridici. L’assetto dovrà essere rappresentato con dati strutturati oppure mediante il caricamento di un file. L’organigramma dovrà permettere di ricostruire soggetti coinvolti, collegamenti diretti e indiretti, rapporti fiduciari, percentuali di partecipazione e persone fisiche che esercitano il controllo finale.

Trust, controlli e decorrenza

Per trust e istituti giuridici affini saranno richiesti l’identificativo dell’istituto, gli atti costitutivi o equivalenti, il diritto applicabile, l’eventuale revocabilità e le finalità perseguite. Il valore delle attività detenute o amministrate sarà classificato per fasce, da importi inferiori a 1.000 euro fino a valori superiori a 50 milioni di euro. I beneficiari saranno distinti tra soggetti identificabili individualmente e classi non ancora individuabili singolarmente.

Prima di accettare una comunicazione, gli organismi responsabili dei registri centrali dovranno applicare una lista minima di controllo. Saranno verificati i dati personali del titolare effettivo, gli elementi utili a definire il suo interesse beneficiario e, per società e istituti giuridici, le informazioni identificative di base e quelle relative alla struttura proprietaria, quando richieste.

Gli allegati tecnici fissano inoltre regole comuni di compilazione: le date dovranno essere riportate nel formato aaaa-mm-gg e gli indirizzi dovranno rispettare campi standardizzati. Le disposizioni si applicheranno dal 10 luglio 2027. Per le registrazioni già effettuate non è previsto un adeguamento immediato e generalizzato, ma gli Stati membri potranno richiedere l’uso dei nuovi formati in occasione di successivi aggiornamenti. Il regolamento disciplina quindi gli aspetti tecnici delle comunicazioni e non introduce, di per sé, un nuovo termine generale per la presentazione delle dichiarazioni in Italia.