La Camera dei deputati ha approvato il 22 ottobre 2026 un disegno di legge che amplia l’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali legati agli infortuni sul lavoro. Il testo, trasmesso al Senato come atto n. 2071 della XIX legislatura, riguarda i casi più gravi determinati dalla violazione delle norme sulla sicurezza. L’obiettivo è consentire alle persone totalmente inabili e ai familiari dei lavoratori deceduti di costituirsi parte civile senza sostenere i costi dell’avvocato.
Il provvedimento non è ancora legge: le nuove disposizioni potranno diventare operative soltanto dopo la conclusione dell’iter parlamentare e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La proposta interviene sul testo unico delle spese di giustizia, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e in particolare sull’articolo 76, comma 4-ter.
Chi potrà accedere al beneficio
In via ordinaria, il patrocinio a spese dello Stato spetta a chi rientra nella soglia di reddito prevista dalla legge, attualmente pari a 13.659,64 euro annui. Nei procedimenti penali il limite è aumentato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente. Il comma 4-ter prevede però deroghe per le vittime di alcuni reati particolarmente gravi.
Il disegno di legge aggiunge a queste ipotesi due situazioni collegate agli infortuni professionali. La prima riguarda il lavoratore che, a causa dell’incidente, resta totalmente inabile. Deve trattarsi del reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime, previsto dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso il beneficio potrà essere richiesto direttamente dal lavoratore danneggiato, anche in deroga ai limiti reddituali ordinari.
La seconda ipotesi riguarda gli infortuni mortali. Se la morte è riconducibile al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, previsto dall’articolo 589, secondo comma, del codice penale, il patrocinio sarà esteso ai prossimi congiunti della vittima indicati dall’articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale. Si tratta dei familiari ai quali la legge riconosce i diritti e le facoltà della persona offesa nel procedimento.
Domanda e scelta del difensore
Le modalità operative dovrebbero restare quelle già previste per il patrocinio a spese dello Stato, ma dovranno essere confermate dopo l’eventuale entrata in vigore della legge. L’istanza andrà presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati competente per il luogo in cui si svolge il procedimento. Se il processo è già pendente, la richiesta potrà essere rivolta anche al giudice procedente.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, gli estremi del procedimento e la dichiarazione relativa ai requisiti. Per i casi di deroga al reddito sarà necessario indicare il reato contestato e, in caso di decesso, il rapporto di parentela con la vittima. Chi viene ammesso potrà scegliere il difensore tra gli avvocati iscritti negli appositi elenchi; i compensi saranno sostenuti dallo Stato secondo le regole del testo unico.
La decisione spetterà al consiglio dell’ordine o al giudice, che potrà accogliere o respingere la domanda. In caso di rigetto, sarà possibile ripresentare l’istanza al giudice competente nei modi previsti dalla normativa. È inoltre consigliabile allegare la documentazione disponibile sull’infortunio e sul procedimento penale, compresi il numero di fascicolo e gli atti notificati. Per i familiari delle vittime serviranno i documenti che attestano il legame di parentela.
Il disegno di legge stima costi pari a 2.318.400 euro annui dal 2027, con una copertura che utilizza anche una quota dell’accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al momento, tuttavia, il testo è ancora all’esame del Senato e le nuove regole non sono applicabili.