L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il 7 agosto la bozza del Principio Contabile dedicato alle micro e piccole imprese. Il documento riunisce in un testo organico le regole destinate alle società di minori dimensioni, che rappresentano circa il 96% delle società di capitali italiane. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 28 febbraio 2027.
La bozza, approvata dal Consiglio di amministrazione dell’OIC il 22 luglio 2026, conclude un percorso avviato nel 2024. La precedente consultazione aveva raccolto 304 risposte, confluite nel Feedback Statement del 19 novembre 2025. Dal confronto era emersa la richiesta di semplificazioni contabili e di un principio unico dedicato, come già avviene in alcuni ordinamenti europei, tra cui Spagna, Olanda, Svezia, Danimarca e Regno Unito.
Un’applicazione facoltativa e modulare
Il perimetro comprende le società che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo l’articolo 2435-bis del Codice civile e le micro-imprese previste dall’articolo 2435-ter. Sono escluse le entità di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria indicate dal comma 5 dello stesso articolo, tema sul quale l’OIC chiede agli stakeholder di esprimersi.
Il nuovo testo è articolato in 19 capitoli e mantiene, dove non sono previste modifiche, i contenuti dei principi contabili ordinari. L’Allegato A elenca le fattispecie non disciplinate, che continuano a seguire i principi nazionali di riferimento; l’Allegato B riepiloga invece le semplificazioni. L’adozione è facoltativa: l’impresa può applicare l’intero principio, scegliere solo alcune agevolazioni oppure mantenere le regole ordinarie. Le decisioni devono essere mantenute nel tempo e illustrate nella nota integrativa.
Tra le principali novità figura l’eliminazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per crediti e debiti, che possono essere valutati al valore nominale. È inoltre prevista la possibilità di non rilevare la fiscalità differita quando considerata irrilevante. Per le immobilizzazioni, l’avviamento viene ammortizzato ordinariamente in dieci anni; le aliquote fiscali possono essere utilizzate come approssimazione della vita utile e il terreno può essere separato dal fabbricato con il criterio forfettario fiscale.
La bozza semplifica anche la rilevazione di beni, rimanenze, ricavi e debiti, collegandola al passaggio della proprietà, e consente di stimare fondi rischi e oneri senza calcoli attuariali o attualizzazione. Viene eliminato il metodo della percentuale di completamento per i lavori in corso, salvo applicazione attendibile da parte dell’impresa. Per i derivati, il fair value può coincidere con il valore comunicato dalla controparte finanziaria.
Transizione e controlli
La prima applicazione sarà prospettica: il principio riguarderà gli eventi successivi alla data di adozione, senza rideterminare i valori pregressi né riesporre i dati comparativi. La data di entrata in vigore non è ancora stata fissata. In un esempio riportato nella bozza, una società che iscrive un avviamento di 100.000 euro può ammortizzarlo ordinariamente in dieci anni, con quote costanti da 10.000 euro.
Le nuove regole avranno conseguenze anche per sindaci e revisori. L’applicazione modulare potrà portare imprese simili a presentare bilanci differenti: occorrerà quindi verificare quali semplificazioni siano state adottate, la loro continuità e la completezza dell’informativa. Restano inoltre invariati i principi di revisione ISA Italia e la necessità di valutare la ragionevolezza delle stime e l’attendibilità delle fonti utilizzate.
La consultazione invita a commentare, tra gli altri aspetti, le esclusioni soggettive, la rilevanza della fiscalità differita e il trattamento degli oneri finanziari nel test semplificato sulle perdite durevoli di valore. Commercialisti, sindaci e revisori possono inviare osservazioni fino al 28 febbraio 2027. Nel frattempo, gli studi professionali e gli organi di controllo possono mappare le imprese interessate e simulare l’impatto delle principali semplificazioni.