La Risposta a interpello n. 168/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti fiscali della permuta di terreni appartenenti a un maso chiuso. Nel caso esaminato, l’operazione non determina la perdita delle agevolazioni ottenute in occasione della donazione, a condizione che sia autorizzata dalla Commissione locale competente e che prosegua la conduzione diretta del maso per il periodo previsto dalla legge.
La vicenda riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione un maso chiuso costituito secondo la legge provinciale di Bolzano n. 17/2001. Al momento del trasferimento aveva usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001, impegnandosi a condurre direttamente il complesso agricolo per almeno dieci anni.
In seguito, il contribuente aveva manifestato l’intenzione di effettuare una permuta con il proprietario di un altro maso chiuso. L’operazione prevedeva il distacco di alcune porzioni di terreno, per una superficie complessiva di 619 metri quadrati, e l’acquisizione di un’area della stessa estensione da aggregare al proprio maso. La Commissione locale aveva autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione, qualificando l’intervento come permuta di terreni di eguale superficie.
Le regole per mantenere l’agevolazione
L’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001 estende ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico. Per beneficiarne, l’acquirente deve assumere nell’atto, oppure con una dichiarazione separata, l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.
L’Agenzia delle Entrate richiama anche la disciplina provinciale, che subordina i cambiamenti nell’estensione del maso chiuso all’autorizzazione della Commissione locale. La normativa consente il distacco di una parte del fondo quando, contestualmente, viene aggregato un altro appezzamento equivalente ai fini dell’economia aziendale.
La risposta precisa inoltre che maso chiuso e compendio unico sono istituti distinti. Il primo è sottoposto a una disciplina speciale che regola struttura, indivisibilità, successioni e modifiche della consistenza. A sostegno di questa impostazione vengono richiamate la sentenza della Corte di Cassazione n. 20460 del 6 ottobre 2011 e quella del Consiglio di Stato n. 2096 del 14 marzo 2025, relativa alla tutela dell’integrità dell’azienda agricola e alla prevenzione della parcellizzazione dei terreni.
La conclusione dell’Agenzia
Nel caso concreto, l’Agenzia conclude che la stipula della permuta non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali già fruite con la donazione. La decisione è però legata a due condizioni: l’operazione deve essere realizzata in conformità all’autorizzazione della Commissione locale e deve restare in essere la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla legge, calcolato dalla data di richiesta dei benefici.
La conclusione, quindi, riguarda le caratteristiche specifiche dell’operazione sottoposta all’esame dell’amministrazione finanziaria. Le modifiche all’estensione del maso chiuso devono essere autorizzate dalla Commissione locale secondo quanto stabilito dalla legge provinciale n. 17/2001.