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IRAP, rincari per le imprese energetiche dal 2027

La norma introduce aliquote più alte, blocca il trasferimento sulla clientela e definisce il metodo per gli anticipi.

Il DDL di Bilancio 2027 prevede un aumento dell’IRAP per le imprese del comparto energetico. La maggiorazione sarà pari a 5 punti percentuali nel 2027 e a 3 punti percentuali nei due periodi d’imposta successivi, cioè nel 2028 e nel 2029 per le aziende con esercizio coincidente con l’anno solare.

La misura è contenuta nell’articolo 21 del disegno di legge, che interviene sull’aliquota prevista dall’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 446/1997. Lo stesso articolo stabilisce che il maggiore carico fiscale non possa essere trasferito, direttamente o indirettamente, sui clienti attraverso l’aumento di prezzi, tariffe e corrispettivi.

Aliquote più alte per il comparto energetico

Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il calendario prevede un incremento di 5 punti nel 2027, seguito da una maggiorazione di 3 punti nel 2028 e nel 2029. L’intervento riguarda i soggetti che esercitano in via prevalente le attività economiche individuate dai codici ATECO dell’allegato 2 al DDL di Bilancio.

L’individuazione delle imprese interessate dipende quindi dall’attività economica prevalente e dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al provvedimento. La disposizione si coordina inoltre con l’articolo 3 del decreto-legge n. 21/2026, convertito dalla legge n. 49/2026, che aveva previsto una maggiorazione IRAP di 2 punti percentuali nel 2026 e nel 2027 per le imprese energetiche.

Per il 2027, la precedente maggiorazione non si applica ai soggetti destinatari del nuovo incremento. Di conseguenza, per queste imprese, l’aumento di 5 punti previsto dal disegno di legge sostituisce quello di 2 punti stabilito dal cosiddetto Decreto Energia.

Divieto di aumentare prezzi e tariffe

Il comma 4 dell’articolo 21 introduce il divieto di trasferire alla clientela il maggior carico fiscale. Il blocco riguarda gli aumenti applicati ai beni e ai servizi forniti, anche quando il trasferimento avvenga in modo indiretto attraverso commissioni o altri oneri.

Il provvedimento mira quindi a impedire che l’incremento dell’IRAP venga ribaltato sui clienti mediante modifiche dei prezzi, delle tariffe o dei corrispettivi. La regola si applica alle imprese interessate dalla maggiorazione prevista dal disegno di legge.

Il comma 3 disciplina infine il calcolo degli acconti. Per quelli relativi al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2026, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione prevista per il 2027. Per gli acconti relativi al periodo successivo al 31 dicembre 2027, invece, si considera l’imposta che sarebbe risultata applicando la maggiorazione prevista per il 2028.