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Interdizione post partum, l’INL chiarisce quando può essere rivista

La nota n. 1829 esamina autotutela, presupposti e limiti temporali dell’atto adottato dopo il parto.

Con la nota n. 1829 del 10 agosto 2026, la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla possibilità di riesaminare un provvedimento di interdizione post partum già adottato. L’intervento dell’INL nasce da una richiesta di parere relativa alla cosiddetta revisione dell’atto e ricostruisce la disciplina applicabile, con particolare attenzione alla sua natura giuridica.

L’interdizione post partum non coincide con il congedo di maternità ordinario. Quest’ultimo spetta automaticamente alle lavoratrici madri per un periodo stabilito dalla legge; la prima è invece una misura ulteriore ed eccezionale, disposta dall’Ispettorato territoriale al termine di un’istruttoria. Il provvedimento consente di prolungare l’astensione dal lavoro oltre i termini ordinari quando le condizioni di svolgimento dell’attività presentano rischi per la salute della madre o del bambino.

Quando scatta la tutela

La misura è finalizzata a proteggere la lavoratrice e il figlio nel periodo successivo al parto, fino al compimento del settimo mese di età del bambino. Il riferimento normativo è rappresentato dagli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità.

Il provvedimento può essere adottato quando la lavoratrice è assegnata a mansioni o opera in condizioni incompatibili con lo stato di puerpera o con l’allattamento e non è possibile eliminare il rischio attraverso misure organizzative. L’istruttoria deve verificare due presupposti: il carattere pregiudizievole delle mansioni o dell’ambiente di lavoro per la salute della donna o del bambino e l’impossibilità di assegnare mansioni alternative, compatibili e prive di rischi.

Solo quando entrambi gli elementi risultano accertati e non esistono soluzioni interne per rimuovere l’esposizione, l’Ispettorato territorialmente competente può emanare il provvedimento di interdizione. La valutazione, quindi, non riguarda soltanto la presenza di un rischio, ma anche la concreta possibilità per il datore di lavoro di adottare una diversa organizzazione dell’attività.

La definitività non esclude il riesame

La nota chiarisce che l’interdizione post partum è un atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo. La definitività va intesa secondo le categorie del diritto amministrativo: ricorre quando non sono più disponibili rimedi amministrativi ordinari, perché l’autorità non ha un superiore gerarchico, perché la legge attribuisce espressamente tale carattere all’atto oppure perché i rimedi sono già stati utilizzati o non sono più esperibili.

Nel caso dell’interdizione, l’Ispettorato accerta i requisiti previsti dalla legge e dispone l’astensione dal lavoro con effetti immediati. Tuttavia, secondo l’INL, la definitività non rende il provvedimento intoccabile. L’amministrazione conserva infatti il potere-dovere di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

La scelta dello strumento da utilizzare spetta all’ufficio che ha adottato l’atto e dipende dal tipo di vizio riscontrato. L’esercizio dell’autotutela richiede comunque un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla rimozione o alla modifica del provvedimento e l’affidamento maturato da chi ha fatto conto sui suoi effetti. Non si tratta, dunque, di una revoca automatica, ma di una valutazione amministrativa motivata alla luce delle circostanze concrete.

La nota richiama infine il tema degli effetti nel tempo dell’eventuale annullamento. La giurisprudenza, in particolare con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 2011, ammette che la retroattività possa essere limitata o esclusa quando la sua applicazione risulti incongrua o manifestamente ingiusta. In tali casi, gli effetti possono essere graduati, con una decorrenza immediata oppure con una retroattività parziale o totale, secondo la valutazione dell’amministrazione.