La morte di un commercialista può lasciare clienti, collaboratori ed eredi alle prese con scadenze fiscali, pratiche urgenti e attività ancora da completare. Per evitare ritardi e tutelare gli interessi coinvolti, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha chiarito le modalità di nomina di un professionista incaricato di gestire temporaneamente lo studio.
Con il Pronto Ordini n. 82/2026, il CNDCEC precisa che l’Ordine territoriale può avviare il procedimento anche in assenza di una richiesta formale da parte degli eredi o del curatore dell’eredità giacente. Non è quindi necessario che l’iniziativa parta da uno specifico soggetto.
L’Ordine può intervenire senza l’istanza degli eredi
L’Ordine può attivarsi quando viene a conoscenza di circostanze che, dopo le necessarie verifiche, rendano indispensabile la nomina di un professionista per la gestione temporanea dello studio. Il procedimento deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990, che disciplina l’attività amministrativa.
La possibilità di intervenire d’ufficio risponde a un’esigenza concreta: subordinare la nomina all’iniziativa degli eredi potrebbe rallentare le attività necessarie e mettere a rischio gli interessi dei clienti e dei collaboratori. L’obiettivo è assicurare la continuità delle pratiche più urgenti senza trasformare la sostituzione in un trasferimento definitivo degli incarichi.
Obbligo di accettazione e durata dell’incarico
La sostituzione del collega deceduto si fonda sul principio di assistenza reciproca tra professionisti previsto dal Codice deontologico. In base all’articolo 15, commi 6, 7 e 8, il professionista chiamato dal presidente del Consiglio dell’Ordine ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo un giustificato impedimento o un altro giustificato motivo.
Il subentrante deve agire con particolare diligenza, considerando gli interessi degli eredi, dei clienti che hanno affidato incarichi allo studio e dei collaboratori coinvolti. Il CNDCEC richiama anche il precedente Pronto Ordini n. 35/2026, che aveva confermato la natura solidaristica e temporanea dell’intervento.
Il sostituto deve occuparsi soprattutto delle attività da svolgere nel breve periodo e delle pratiche con scadenze ravvicinate, così da evitare conseguenze pregiudizievoli per la clientela. Tra i suoi compiti rientra anche l’obbligo di informare tempestivamente i clienti sulle attività ancora da eseguire. Saranno poi questi ultimi a decidere se affidargli un nuovo mandato oppure rivolgersi a un altro professionista.
La nomina, infatti, non comporta il trasferimento automatico e definitivo degli incarichi già affidati allo studio. Il suo scopo è garantire una gestione ordinata e provvisoria delle pratiche, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità previste dalle regole deontologiche.
La gestione dei compensi
Il Codice deontologico disciplina anche i casi in cui il sostituto prosegua pratiche già avviate dal collega deceduto. Quando emergono dubbi sulla ripartizione dei compensi o si tratta di situazioni di rilevante interesse economico, la liquidazione delle somme spettanti ai due professionisti avviene previo parere del Consiglio dell’Ordine.
Il chiarimento del CNDCEC ribadisce così che la continuità delle attività urgenti e la tutela dei clienti non possono dipendere esclusivamente dall’iniziativa degli eredi. L’Ordine può intervenire per assicurare una gestione temporanea delle pratiche, mentre la scelta sul professionista cui affidare eventualmente un nuovo incarico resta ai clienti.